
Appalti pubblici e privati. Come cambiano con la patente a punti nel settore edile?
Le recenti modifiche normative nel settore degli appalti edili pubblici e privati introducono un’importante novità: la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi, divenuta obbligatoria dal 1° ottobre 2024. Questo nuovo strumento, previsto dal DL PNRR-quater e integrato nell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, rappresenta una misura innovativa per migliorare la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e contrastare il lavoro sommerso.
Con la nuova disciplina, infatti, il legislatore italiano mira a rivoluzionare il sistema della sicurezza nei cantieri connessi ad appalti edili sia pubblici che privati, favorendo, da un lato, l’introduzione di misure per la prevenzione degli infortuni e, dall’altro, premiando le imprese virtuose del settore che garantiscono il rispetto della normativa in materia suoi luoghi di lavoro.
La disciplina ha una portata applicativa molto ampia ma non generale: viene prevista l’’esclusione degli operatori che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale nonché gli operatori economici in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica III o superiore, di cui all’art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici).
La patente, in formato digitale, viene rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) dopo una verifica di specifici requisiti (da attestare mediante un’autodichiarazione/autocertificazione), come l’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e l’adempimento degli obblighi formativi in materia di sicurezza. La patente a punti viene conferita con un punteggio iniziale di 30 crediti, che possono essere decurtati in caso di violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il punteggio scende sotto i 15 punti, l’impresa o il lavoratore autonomo non possono operare nei cantieri, rendendo di fatto impossibile proseguire le attività.
In tale circostanza, così come previsto dal DM 18 settembre 2024, n. 132 – recante il regolamento attuativo della patente a punti – è consentito completare le attività soggette all’appalto o subappalto in corso di esecuzione, qualora i lavori eseguiti rappresentino più del 30% del valore contrattuale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti descritti nell’articolo 14 del decreto. Al di fuori di questa eventualità, i lavori si devono interrompere e, nel contesto dei contratti pubblici, si può riscontrare una nuova causa di avvio delle procedure di risoluzione del contratto conformemente all’articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
Tuttavia, il sistema prevede la possibilità di recuperare i punti persi: la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento consente di riguadagnare fino a 15 crediti, mentre l’adozione di modelli organizzativi conformi all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008 può consentire il recupero di ulteriori crediti. Ogni due anni, in assenza di nuove violazioni, il punteggio viene incrementato di un credito, fino a un massimo di dieci crediti aggiuntivi. Questo meccanismo premia le imprese che adottano comportamenti virtuosi e investono in sicurezza, offrendo loro un vantaggio competitivo sul mercato.
La perdita di crediti non si limita ad una mera formalità amministrativa: nei casi più gravi, come gli infortuni mortali o con inabilità permanente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha la facoltà di sospendere la patente fino a 12 mesi, rendendo impossibile per l’impresa o il lavoratore autonomo partecipare a nuovi cantieri o continuare quelli in corso. Come già accennato, invece, se il punteggio scende sotto la soglia critica dei 15 punti, la normativa consente di completare le opere solo se è stato già eseguito almeno il 30% del valore contrattuale, ma impone rigide condizioni di sicurezza e il rispetto delle misure previste dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la mancanza di una patente valida o il suo possesso con meno di 15 punti comporta sanzioni amministrative che possono raggiungere il 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, e l’esclusione dai bandi di gara per un periodo di sei mesi.
Le informazioni relative alla patente, compresi i punteggi, le sospensioni e le decurtazioni, sono raccolte in un’apposita sezione del Portale Nazionale del Lavoro Sommerso, garantendo trasparenza e un controllo costante da parte delle autorità competenti. Questo strumento non solo sanziona chi viola le norme, ma offre alle imprese anche l’opportunità di migliorare la propria posizione tramite la formazione e l’adozione di best practice in materia di sicurezza.
In sintesi, la patente a punti rappresenta un cambiamento significativo nel settore degli appalti edili, promuovendo un approccio più rigoroso alla sicurezza e al contrasto del lavoro sommerso. Le imprese che investono in formazione e gestione della sicurezza possono trarre vantaggi, mentre quelle che non rispettano le regole rischiano pesanti sanzioni e l’esclusione dai cantieri.
Di fronte a questa nuova realtà, lo studio Michele Rizzo può fornire alle imprese il supporto necessario all’ottenimento della patente e alle stazioni appaltanti l’assistenza nell’aggiornamento degli atti di gara necessario per tenere conto di questo nuovo requisito di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. In particolare, siamo in grado di offrire assistenza anche ad operatori economici esteri, comunque tenuti ad ottenere la menzionata patente ai fini di poter operare nei cantieri edili, in assenza di uno strumento equivalente nel paese in cui hanno sede; ciò anche in ragione del fatto che è lo stesso art. 1, comma 2 del D.M. 18 settembre 2024, n. 132 a prevedere che la richiesta di rilascio della patente possa avvenire “anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta”.