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La revisione dei prezzi nel correttivo contratti pubblici

La revisione dei prezzi nel correttivo contratti pubblici

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, noto come “Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023), ha introdotto diverse modifiche alla disciplina su programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Tra le novità più rilevanti vi è quella relativa alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici.

In dettaglio, la principale modifica normativa riguarda la differenziazione delle soglie percentuali per l’attivazione delle clausole di revisione dei prezzi, distinte tra contratti di lavori e contratti di servizi e forniture. Per i primi, l’articolo 60, comma 2, lettera a) del Codice, prevede oggi che le clausole di revisione prezzi si attiveranno in presenza di una variazione del costo dell’opera, sia in aumento che in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo. In tal caso, le clausole opereranno nella misura del 90% del valore eccedente tale variazione, applicata alle prestazioni ancora da eseguire. Per i contratti di servizi e forniture, invece, non vi sono state differenziazioni rispetto al passato – quantomeno in termini generali – poiché l’articolo 60, comma 2, lettera b) del Codice, stabilisce che la revisione dei prezzi si applicherà quando la variazione del costo del servizio o della fornitura supera il 5% dell’importo complessivo, operando nella misura dell’80% del valore eccedente tale soglia, sempre riferita alle prestazioni da eseguire.

Come emerge dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 209/2024, la sopra menzionata distinzione sembrerebbe rispondere all’esigenza di adeguare le clausole revisionali alle peculiarità dei diversi settori contrattuali, riconoscendo le specifiche dinamiche economiche che caratterizzano i lavori pubblici rispetto ai servizi e alle forniture. Anche così giustificata, però, la differenziazione introdotta non è stata accolta bene dalle imprese del settore degli appalti di  servizi, che percepiscono le novità come una misura di favore – in quanto permette di adeguare i prezzi in misura maggiore (90% del valore invece di 80%) e anche in presenza di variazioni inferiori (3% dell’importo invece di 5%) – indirizzata unicamente al comparto dei lavori pubblici. Proprio per questo, nell’ambito del procedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 202/2024 (cd. “milleproroghe”), era stato presentato un emendamento per parificare i due regimi almeno fino a fine 2025. Tale emendamento non è stato però approvato nella versione finale della legge di conversione, la n. 15 del 21 febbraio 2025, pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale.

Il correttivo ha introdotto anche la possibilità, questa volta per i soli contratti di servizi e forniture, di inserire meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo basati su un indice inflattivo individuato convenzionalmente tra le parti (art. 60, comma 2-bis). In questo caso, dunque, i prezzi si adeguano automaticamente all’oscillazione dell’inflazione tenendo conto l’indice di riferimento e, coerentemente, l’adeguamento non è considerato per valutare se invece occorre applicare la clausola di revisione prezzi secondo le soglie di attivazione visti sopra.

Per rendere, poi, più chiara e specifica l’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, così da risolvere le problematiche operative connesse alle nuove norme, il Correttivo ha introdotto l’Allegato II.2-bis, recante “modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi”. Tale allegato fornisce indicazioni dettagliate sulle modalità concrete di attuazione delle clausole revisionali, specificando i criteri e le procedure da seguire per determinare le variazioni dei costi e applicare le relative modifiche al corrispettivo contrattuale.

Inoltre, il Correttivo ha apportato modifiche al sistema degli indici utilizzati per la revisione dei prezzi, eliminando il riferimento esclusivo agli indici ISTAT e introducendo la possibilità di utilizzare indici sintetici, anche disaggregati, per i contratti di servizi e forniture, sempre secondo le modalità specifiche previste dall’allegato II.2-bis. Questa novità, inserita al comma 3 dell’articolo 60, consente di adottare indici più rappresentativi delle diverse categorie merceologiche, individuate secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV). In tal modo, si intende garantire che ogni tipologia di affidamento utilizzi un indice il più specifico possibile, rispecchiando le dinamiche concrete del mercato di riferimento e assicurando una maggiore precisione nell’applicazione delle clausole di revisione dei prezzi. È anche per tale ragione che il correttivo ha oggi altresì introdotto l’obbligo delle stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara il proprio impegno a verificare e monitorare periodicamente l’andamento degli indici sintetici, ai fini dell’applicazione del meccanismo revisionale.

In conclusione, le modifiche introdotte dal Correttivo al d.lgs. n. 36/2023 sulla revisione dei prezzi rappresentano un passo significativo verso una gestione più equilibrata e trasparente dei contratti pubblici, anche nella loro fase esecutiva. Con l’avvento del Correttivo, già applicabile dallo scorso 1° gennaio 2025, ha inizio una nuova era del settore della contrattualistica pubblica, volta ad adeguare il mercato alle esigenze di un contesto in costante evoluzione. L’adozione di soglie differenziate per l’attivazione delle clausole revisionali, l’utilizzo di indici sintetici specifici e la possibilità di concordare meccanismi di adeguamento del prezzo basati su indici inflattivi convenzionali offrono strumenti sicuramente più adeguati ad affrontare le variazioni dei costi e mantenere l’equilibrio contrattuale rispetto al passato, ferme restando le criticità connesse alla differenziazione di tali indici nei diversi settori degli affidamenti pubblici. Tuttavia, perché tale evoluzione possa concretizzarsi, sarà fondamentale che le stazioni appaltanti e gli operatori economici applichino queste nuove disposizioni con attenzione e competenza, assicurando che le clausole di revisione dei prezzi siano inserite nei documenti di gara in modo chiaro e coerente. È fondamentale, infatti, prevedere con attenzione e competenza le variazioni che possono manifestarsi in fase di esecuzione, ideando le clausole più adatte all’interno delle possibilità offerte dalla nuova disciplina. Queste innovazioni, infatti, richiedono non solo un approccio consapevole, ma anche una solida padronanza della normativa e delle sue dinamiche. Il nostro studio, costantemente aggiornato sugli sviluppi della disciplina della contrattualistica pubblica, è a disposizione di enti e operatori interessati ad approfondire il tema e a supportarli nell’affrontare le nuove sfide del settore.

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