Sono nulle tutte le fideiussioni omnibus rilasciate dalle banche italiane dal 2003 in avanti?
|Pubblichiamo di seguito il primo post dell’Avv. Michele Santarelli, of counsel del nostro Studio, esperto di diritto civile e soprattutto di diritto bancario.|
Una recente ed importantissima pronuncia della Cassazione Civile (sentenza n. 29810 del 12.12.2017) potrebbe avere un effetto dirompente nella sfera giuridica ed economica di tutti quei soggetti che si sono costituiti come garanti fideiussori a partire dall’anno 2003, i quali, in alcuni casi, potrebbero liberarsi dalle proprie obbligazioni nei confronti degli istituti bancari.
Dalla lettura di tale sentenza, infatti, sembra desumersi che la stragrande maggioranza delle fideiussioni omnibus attualmente in circolazione sia a rischio di nullità poiché in contrasto con l’articolo 2 della Legge n. 287/1990 (la cosiddetta Legge Antitrust), la quale detta una serie di norme imperative che vietano accordi tra le imprese (incluse le banche) finalizzati a falsare la concorrenza sul mercato e quindi, indirettamente, a danneggiare i consumatori. Presupposto della norma in questione è infatti quello di evitare che le imprese, invece di competere tra loro, si mettano d’accordo e coordinino i loro comportamenti sul mercato, restringendo così la concorrenza e danneggiando i consumatori (o gli altri concorrenti).
Ma procediamo con ordine.
Per prima cosa, con riferimento al tema delle fideiussioni e dei contratti di garanzia, giova precisare che verso la fine del 2002 l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) – un’associazione senza scopo di lucro a cui aderisce la pressoché totalità delle banche italiane – ha trasmesso agli istituti di credito operanti sul nostro territorio un modello contrattuale uniforme di “Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” da far sottoscrivere ai propri clienti. Di fatto, a partire dal 2003, chiunque avesse voluto prestare una garanzia fideiussoria in favore di un altro soggetto avrebbe trovato il medesimo modello contrattuale presso qualunque banca si fosse recato.
A circa 3 anni di distanza, la Banca d’Italia ha accertato come l’applicazione reiterata ed uniforme del medesimo contratto di fideiussione omnibus fosse una pratica anticoncorrenziale vietata dall’art. 2 della Legge Antitrust e lesiva degli interessi dei garanti. A causa di questi accordi tra le banche, infatti, i garanti si sono visti privati del loro diritto ad una scelta effettiva (anziché meramente apparente) tra prodotti in concorrenza tra loro.
In particolare, attraverso il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d’Italia ha censurato le seguenti clausole contenute nello schema negoziale uniforme diffuso dall’ABI:
- la “clausola di reviviscenza”(art. 2 del modello di fideiussione ABI), secondo cui: “il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
- la “clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c.” (art. 6 del modello di fideiussione ABI), secondo cui: “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
- la “clausola di sopravvivenza” (art. 8 del modello di fideiussione ABI), secondo cui: “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Pertanto, tutti i contratti di fideiussione omnibus che contengano le 3 clausole di cui sopra risultano in contrasto con l’art. 2 della Legge Antitrust e, a determinate condizioni, potrebbero essere dichiarati nulli dai Giudici italiani.
Con l’ulteriore conseguenza che i fideiussori si vedrebbero così liberati dal vincolo prestato e non dovrebbero più garantire, con il proprio patrimonio personale, i debiti e le obbligazioni contratte da un altro soggetto.
Oltre alla già citata sentenza della Cassazione n. 29810/2017, negli ultimi mesi si sono registrati ulteriori provvedimenti dei Tribunali di primo grado (tra cui il Tribunale di Salerno del 23.08.2018 e il Tribunale di Roma del 26.07.2018) che si sono pronunciati in senso favorevole per i garanti fideiussori.
In definitiva, seppure non siano mancati alcuni commenti critici alla decisione a cui è pervenuta la Corte di Cassazione, deve comunque essere segnalato come le suddette decisioni abbiano introdotto nuove ed interessanti prospettive per la tutela degli interessi di chi si è costituito garante delle obbligazioni di terzi (persone fisiche o aziende) nei confronti delle banche, non solo nei nuovi giudizi ma anche in relazione ai contenziosi già pendenti, ad esempio nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, appare di fondamentale importanza valutare, caso per caso, la sussistenza dei presupposti per promuovere una causa per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di fideiussione omnibus oppure per paralizzare le pretese già avanzate dall’istituto di credito.