
E’ obbligatorio un piano attuativo per le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione con edifici oltre i 25 metri di altezza o con volumetria superiore a 3 mc/mq?
Come noto, la Direzione Rigenerazione Urbana del Comune di Milano con la disposizione di servizio n. 4/2024 del 20 marzo 2024 ha illustrato le nuove prassi sostanziali e procedurali – evidentemente restrittive – che intende applicare alle ipotesi di demolizione e ricostruzione.
Tre sono essenzialmente le indicazioni fornite dagli uffici comunali sul punto.
La prima indicazione considera gli interventi di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, che prevedono edifici oltre i 25 metri di altezza o con volumetria superiore a 3 mc/mq. Questi interventi devono essere sottoposti a piano attuativo se comportano uno scostamento dalle norme morfologiche del PGT o se sono previsti in ambiti non edificati o poco edificati. Al di fuori di tali ipotesi, gli interventi devono comunque essere sottoposti ad un approfondimento specifico per verificare la necessità di piano attuativo, sulla base dell’edificazione e urbanizzazione del contesto urbano esistente.
La fattispecie considerata da questa indicazione – edifici oltre i 25 metri di altezza o con volumetria superiore ai 3 mc/mq – deriva dalla previsione dell’art. 41-quinquies, comma 6, della legge urbanistica nazionale, che prescrive il piano attuativo per edifici con volumi e altezze superiori ai limiti di cui sopra.
L’interpretazione della Procura e del GIP di Milano ritiene che tale norma – così come le disposizioni del d.m. 1444/1968 che prevedono il piano attuativo per edifici superiori a determinate altezze – sia applicabile anche al Comune di Milano, in quanto espressione di un principio fondamentale della materia non derogabile dalla disciplina regionale.
Al contrario, le previsioni del Piano di Governo del Territorio (PGT) e la prassi del Comune prima degli ultimi provvedimenti riteneva non applicabile la previsione, in quanto superata dall’articolo 103 della legge di Regione Lombardia n. 12/2005. Questa diversa interpretazione è uno profili che ha portato all’apertura dei procedimenti penali in corso. Allo stesso modo, la prassi del Comune di Milano aveva considerato in senso estensivo anche l’orientamento della giurisprudenza amministrativa che ritiene comunque non necessario il piano attuativo nel caso di interventi localizzati in area già edificata e urbanizzata (cfr. ad esempio Consiglio di Stato n. 7843/2020), mentre l’orientamento espresso dal GIP milanese interpreta questa ipotesi in termini restrittivi.