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Le novità introdotte con l’accordo Ue sull’efficienza nel real estate

Le novità introdotte con l’accordo Ue sull’efficienza nel real estate

| L’articolo è stato pubblicato il 24 gennaio 2018 su www.requadro.com |

Con questo articolo prende il via una serie di tre interventi riguardanti gli effetti del recente accordo europeo in tema di efficienza energetica nel settore immobiliare. L’obiettivo è quello di fornire un panorama chiaro ed esaustivo delle novità introdotte a livello comunitario e quindi, a cascata, di ciò che succederà al settore del real estate in Italia.

Lo scorso 19 dicembre, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno reso noto di aver raggiunto un accordo per la revisione della direttiva per la promozione dell’efficienza energetica e della riduzione dei consumi di energia nel settore immobiliare (il riferimento è in particolare alla Direttiva 2010/31/UE sulle prestazioni energetiche in edilizia, la c.d. “Energy Performance Buildings Directive”, conosciuta tra gli addetti del settore anche con l’acronimo di “EPBD”).

L’accordo politico tra i due organi dell’Unione europea, raggiunto dopo circa un anno di negoziati, è il passaggio preliminare per l’effettiva approvazione del testo del provvedimento legislativo (non ancora disponibile) che dovrà avvenire naturalmente nelle aule del Parlamento e del Consiglio in tempi brevi.

Ma perché l’Unione adotta provvedimenti legislativi sull’efficienza energetica degli immobili? In che modo le decisioni adottate a livello europeo incidono sul mercato italiano del real estate? Cerchiamo di approfondire l’argomento, anche per quel che riguarda il background dell’accordo, il suo contenuto, i passaggi per l’approvazione della direttiva e una sezione con gli economics del settore italiano dell’efficienza energetica degli immobili su cui inevitabilmente la direttiva in corso di approvazione andrà ad incidere con l’obiettivo di rendere più efficienti gli immobili, promuovere la creazione di posti di lavoro nel settore delle costruzioni e all’aumento del volume d’affari del settore immobiliare italiano ma anche di una coscienza comune improntata allo sviluppo sostenibile.

1. Il background dell’accordo: i poteri dell’Unione europea in materia di energia

L’Unione Europea esercita le proprie attribuzioni non solo nel settore bancario ma anche in altri settori vitali per l’economia europea. In particolare, l’Unione ha una competenza legislativa concorrente con quella degli Stati Membri in materia di energia (art. 194 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Stati Membri sono comunque assolutamente sovrani e autonomi per quelle questioni energetiche che presentano profili di rilevanza anche per la difesa e la sicurezza nazionale (condizioni di utilizzo delle fonti energetiche, scelta tra le varie fonti energetiche e struttura generale del loro approvvigionamento energetico).

I Trattati obbligano le istituzioni comunitarie a perseguire politiche che promuovano il corretto funzionamento del mercato dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, l’interconnessione delle reti energetiche dei singoli Stati Membri, ma anche e soprattutto il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili.

Le politiche energetiche europee sono peraltro strettamente connesse con le politiche in materia di lotta al cambiamento climatico poste in essere dall’Unione in esecuzione dell’Accordo sul clima di Parigi del 2015, il quale obbliga gli Stati e le Organizzazioni firmatari (inclusa l’Unione Europea) a rispettare determinati limiti massimi di emissioni di anidride carbonica nell’aria entro il 2030, con l’obiettivo di limitare l’aumento medio della temperatura mondiale sotto il 2% rispetto ai livelli preindustriali.

2. Le politiche dell’Ue in materia di efficienza energetica

Le istituzioni europee adottano, infatti, un approccio integrato nella considerazione delle problematiche energetiche e nella lotta al cambiamento climatico, che hanno trovato la loro sintesi (parziale) in un pacchetto di provvedimenti normativi conosciuto con il nome Clean Energy Package o Winter Package. L’adozione di tali provvedimenti viene proposta dalla Commissione (l’organo esecutivo dell’Unione), ma per entrare in vigore deve essere approvato sia dal Parlamento europeo, eletto dai cittadini degli Stati Membri, e dal Consiglio europeo, vale a dire l’assemblea dei rappresentanti dei governi dei singoli Stati Membri (nell’ordinamento dell’Unione Europea, infatti, il Parlamento ed il Consiglio condividono il potere legislativo).

Le principali finalità e obiettivi del Winter Package – enunciata dalla Commissione nella Comunicazione Energia pulita per tutti gli europei (Clean Energy for All Europeans) del 30 novembre 2016 – sono quelle di consentire all’Ue di rispettare gli impegni presi nell’ambito dell’Accordo di Parigi di ridurre le emissioni in atmosfera, creando al tempo stesso posti di lavoro e opportunità di crescita per i cittadini europei. Il triplice obiettivo è rappresentato dalla promozione a ogni livello dell’efficienza energetica ( il principio “energy efficiency first”), dalla conquista della leadership a livello mondiale nel settore delle rinnovabili e dalla garanzia di condizioni eque per i consumatori.

A tal fine, il Parlamento europeo nella seduta del 18 gennaio 2018 ha approvato un nuovo obiettivo vincolante per l’Unione in tema di efficienza energetica, che sarà quello di ridurre il consumo europeo di energia del 35% rispetto ai consumi attualmente previsti per il 2030. Agli Stati Membri verrà ovviamente lasciata ampia libertà nell’individuazione delle misure da implementare per ottenere l’obiettivo nazionale (comunque indicativo). Queste azioni e misure dovranno essere contenute in un piano integrato per l’energia e per il clima, valido per il periodo compreso tra il 2021 ed il 2030, che i singoli Stati Membri dovranno sottoporre alle istituzioni UE entro il 2018 (il Piano Nazionale per l’Energia ed il Clima dovrà contenere anche le altre misure previste dal singolo Stato Membro per perseguire gli altri obiettivi dell’aumento del 35% dell’energia da rinnovabili ed il raggiungimento di una quota del 12% dei mezzi di trasporto alimentati con rinnovabili).

Questo è l’humus sul quale è nato il nuovo accordo, nel prossimo contributo si entrerà più in profondità nei contenuti dell’accordo stesso.

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