Prove generali di riapertura (?), tra zone gialle e certificati verdi. Uno sguardo al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (“Riaperture”), il Governo ha adottato nuove misure che rimodulano e in linea di massima allentano le limitazioni dei mesi precedenti volte al contrasto dell’epidemia da covid-19. Vediamo quali sono le previsioni più rilevanti.
La proroga dello stato di emergenza e la conferma dei riferimenti precedenti
Il d.l. 52/2021 menziona la deliberazione con cui il Consiglio dei Ministri ha spostato ulteriormente in avanti la scadenza dello stato di emergenza, già prorogato in precedenza al 30 aprile: il nuovo termine è il 31 luglio 2021. Questa data corrisponde a quella già assunta ad inizio aprile (dal d.l. 44/2021) come riferimento finale per l’applicazione delle misure straordinarie introdotte durante la pandemia in diversi settori (ad esempio la giustizia) e determina l’ulteriore prolungamento dei termini connessi alla scadenza dello stato di emergenza. Tra questi ultimi figurano ad esempio quelli sulla proroga della validità di permessi, autorizzazioni e atti abilitativi in generale, come previsto dall’articolo 103 del d.l. n. 18/2020. Inoltre, l’allegato 2 del nuovo d.l. contiene un ulteriore elenco di misure specificamente prorogate fino al 31 luglio 2021.
Più in generale, il d.l. Riaperture conferma fino alla stessa data le misure e la cornice di riferimento per l’adozione delle limitazioni disposte dal d.P.C.M. 2 marzo 2021, se non diversamente previsto dallo stesso d.l. Tra le misure confermate in questo modo c’è anche il limite orario giornaliero agli spostamenti (il “coprifuoco”) su cui si è concentrato lo scontro politico negli ultimi giorni e che rimane per il momento fissato nella fascia oraria 22.00-5.00.
Viene riproposta anche l’estensione dei criteri e delle modalità per individuare le “zone rosse”, con il riferimento, già proposto dai d.l. 30 e 44/2021, ad un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e alla possibilità per i presidenti di Regione e Provincia autonoma di individuare specifiche aree dei territori di loro competenza da considerare zona rossa, nel caso di (i) contagi settimanali superiori all’indicatore appena richiamato o (ii) riscontro di varianti di virus che determinino alto rischio di diffusività o inducano malattia grave. Viene invece espressamente interrotta, dal 26 aprile 2021, l’equiparazione tra zona arancione e zona gialla, che ritrova quindi la propria disciplina “ordinaria”, dettata dal d.P.C.M. del 2 marzo e dalle ulteriori disposizioni contenute nel nuovo decreto-legge.
Le novità sugli spostamenti e le “certificazioni verdi”
Importanti novità sono previste per la libertà di circolazione sul territorio: viene infatti prevista in generale dal 26 aprile 2021 la possibilità di spostarsi anche tra diverse regioni comprese nelle zone bianche e gialle. Nelle zone arancioni e rosse lo spostamento è invece concesso, oltre che per le consuete giustificazioni (lavoro, salute, situazioni di necessità o rientro a residenza, domicilio o abitazione), anche a chi è munito di valida “certificazione verde”.
Questo documento è una delle novità più importanti del decreto, che anticipa una misura in corso di discussione a livello europeo: la certificazione dell’immunità (quantomeno presunta) dal virus per permettere maggiori libertà di spostamento e di attività.
Nel sistema pensato dal d.l., le certificazioni possono essere rilasciate, su richiesta dell’interessato, in caso di (a) vaccinazione anti SARS-CoV-2 (con completamento del ciclo vaccinale), (b) guarigione dalla relativa infezione o (c) effettuazione di test, molecolare o antigenico rapido, risultato negativo. In tutti i casi il certificato può avere forma digitale o cartacea e contiene i dati previsti dall’allegato 1 del d.l. La certificazionedi “test negativo” ha durata di 48 ore dal rilascio, mentre negli altri casi la durata è di 6 mesi. La certificazione può essere già richiesta, anche se un decreto attuativo ne disciplinerà le modalità di emissione nel dettaglio. È rimesso a provvedimenti attuativi anche di determinare come le certificazioni possano permettere deroghe ai divieti e alle modalità di spostamento da e verso l’estero, oltre che l’estensione ulteriore delle possibilità di partecipare dal vivo a spettacoli, eventi sportivi, fiere e congressi.
In zona arancione (limitatamente all’ambito comunale) e in zona gialla (come detto, anche a livello interregionale), il decreto-legge ammette comunque fino al 15 giugno 2021 la “visita giornaliera” già prevista in precedenza, estendendo il numero di persone coinvolte: sono quattro e non due, infatti, le persone – oltre a minori, disabili o persone non autosufficienti conviventi – che possono recarsi quotidianamente in visita presso un’unica abitazione privata abitata.
Le novità su istruzione e attività economiche
Il decreto prevede l’estensione delle attività scolastiche in presenza su tutto il territorio nazionale: fino alla conclusione dell’anno scolastico, l’attività in presenza è garantita per le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e, per almeno il 50% degli studenti, secondaria di secondo grado. Le regioni possono derogare tali previsioni solo in caso di focolai e rischio di diffusione del virus estremamente elevato.
Per le scuole secondarie di secondo grado, l’attività in presenza in zona rossa deve essere assicurata fino a massimo il 75% degli studenti, mentre in zona arancione ad almeno il 70% degli studenti. L’attività in presenza è comunque garantita in caso di laboratori o per il coinvolgimento di alunni con disabilità.
Anche le università devono svolgere attività prevalentemente in presenza, fino al 31 luglio 2021, sulla base di piani di organizzazione appositamente predisposti.
Le attività di ristorazione con consumo al tavolo sono consentite in zona gialla all’aperto, nel rispetto degli orari (salvo che per la ristorazione degli alberghi verso i propri clienti) e delle limitazioni di spostamento di cui sopra, nonché dei protocolli e delle linee guida già in vigore. Dal 1° giugno il consumo al tavolo sarà concesso in zona gialla anche al chiuso, dalle 5.00 alle 18.00.
Dal 26 aprile in zona gialla possono riaprire al pubblico anche gli spettacoli in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali anche all’aperto, con posti preassegnati, garantendo il distanziamento e comunque con un numero contenuto di spettatori (50% rispetto alla capienza ordinaria e comunque non più di 500 al chiuso e 1.000 all’aperto). Dal 1° giugno (e anche prima per eventi di particolare rilevanza), le stesse regole – fatto salvo per il limite della capienza ordinaria, fissato al 25% – valgono per gli eventi sportivi riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI o dal Comitato italiano paralimpico.
Novità per la zona gialla riguardano anche l’attività fisica: dal 26 aprile è consentito lo svolgimento di qualsiasi sport, anche di squadra e di contatto, all’aperto; dal 15 maggio potranno riaprire le piscine all’aperto, mentre dal 1° giugno le palestre.
Infine, sempre in zona gialla, dal 15 giugno si potranno svolgere fiere in presenza, mentre dal 1° luglio saranno ammessi anche congressi e convegni. In entrambi i casi dovranno essere seguiti i protocolli e le linee guida già previsti in precedenza.