Natale con i Tuoi, Pasqua…pure: i decreti di marzo 2021 per contrastare la terza ondata del coronavirus
Il 15 marzo sono entrate in vigore le misure previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, volto ad affrontare un nuovo incremento di contagi da coronavirus SARS-CoV-2 in gran parte delle regioni italiane. Il decreto-legge, insieme al d.P.C.M. 2 marzo 2021, contiene la disciplina fondamentale sulle limitazioni in vigore fino al 6 aprile 2021. Vediamo quali sono le misure più rilevanti.
Il d.P.C.M. 2 marzo 2021 e le nuove regole per le zone
Le misure emanate dal nuovo Governo presieduto da Mario Draghi si pongono tutto sommato in continuità con le misure precedenti dal punto di vista formale e sostanziale: da un lato infatti viene ribadito l’utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per dettare la disciplina fondamentale delle restrizioni sul territorio nazionale, dall’altro viene mantenuta la suddivisione del territorio in “zone colorate” a seconda del rischio sanitario rilevato.
Il d.P.C.M. 2 marzo 2021, il primo emanato dal nuovo Presidente del Consiglio, continua a basarsi, infatti, sulle previsioni legislative contenute nei decreti-legge d’emergenza emanati ormai quasi un anno fa (in particolare, il d.l. 25 marzo 2020, n. 19 e il d.l. 16 maggio 2020, n. 33). Il nuovo d.P.C.M. tiene conto però anche del d.l. 23 febbraio 2021, n. 15, con cui il Governo ha introdotto alcune novità rilevanti nel quadro delle misure degli ultimi mesi.
Il d.l. n. 15/2021 ha inserito innanzitutto – in un condivisibile intervento di chiarezza normativa – in una previsione di livello legislativo la classificazione del territorio nazionale nelle ormai note zone di rischio (bianca, gialla, arancione e rossa). Ha poi ribadito il divieto di spostamento tra regioni e province autonome al di fuori delle consuete ipotesi di “comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute” e facendo salvo il rientro a domicilio, dimora o abitazione. Il decreto-legge ha però introdotto una novità rilevante sulla possibilità di “visita giornaliera” da parte di due persone verso una singola abitazione privata, introdotta dal “decreto Natale” e poi confermata anche per i periodi successivi: la visita giornaliera non è infatti più consentita in zona rossa, mentre rimane consentita in ambito comunale in zona arancione e in ambito regionale in zona gialla.
Il d.P.C.M. richiama ovviamente le novità descritte sopra, risistema in modo più ordinato (in ben 56 articoli) le misure proprie di ciascuna “zona” e introduce alcune ulteriori variazioni rispetto alla disciplina previgente.
Per le zone bianche viene prevista la cessazione delle misure previste per le zone gialle e l’applicazione dei protocolli e delle linee guida allegate al decreto stesso. Rimangono comunque vigenti i divieti per eventi e attività che implichino il rischio di assembramenti (fiere e congressi in presenza, discoteche, sale da ballo e simili, partecipazione del pubblico a manifestazioni sportive). La situazione delle zone bianche viene monitorata da un tavolo tecnico permanente, composto da rappresentanti del Comitato tecnico-scientifico, dell’Istituto superiore di sanità e dalle Regioni o Province autonome interessate.
Per le zone gialle (articoli 8-32) ci sono innanzitutto alcune novità rilevanti con riguardo a musei (e le categorie affini degli “istituti e luoghi della cultura”) e spettacoli aperti al pubblico: i primi possono essere aperti al pubblico anche il sabato e nei giorni festivi con prenotazione almeno il giorno prima, mentre si prevede dal prossimo 27 marzo (data che però va considerata di fatto il 7 aprile in forza del decreto-legge di cui si dirà nel prossimo paragrafo) la possibilità di aprire al pubblico gli spettacoli in sale teatrali, da concerto o cinematografiche, con posti preassegnati e distanziati, in ogni caso con la garanzia di opportuno distanziamento salvo che per i conviventi e l’applicazione di limitazioni al numero di spettatori ammessi (25% della capienza e comunque non più di 400 all’aperto e 200 al chiuso).
Le istituzioni scolastiche in zona gialla seguono le regole già esistenti, fatta salva la possibilità anche a livello locale di prevedere limitazioni – compresa la sospensione – nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi educativi per l’infanzia.
Vengono inoltre incrementati i corsi di formazione ammissibili anche in presenza (che includono i corsi aziendali destinati esclusivamente ai dipendenti dell’azienda, i corsi in materia di protezione civile, i corsi individuali e quelli che prevedono attività di laboratorio, nel rispetto delle misure previste al riguardo da INAIL). Infine, il decreto include anche le lavanderie e le tintorie tra le tipologie di esercizi che possono rimanere aperti all’interno di centri commerciali (o strutture similari) ed elimina il divieto di asporto dopo le 18.00 per enoteche ma non per i bar e gli altri esercizi simili.
Nelle zone arancioni (articoli 33-37) si applicano, anche in questo caso in modo analogo a quanto già accadeva prima, le previsioni previste per le zone gialle, se non derogate da ulteriori limitazioni (come, ad esempio, la sospensione dell’attività dei musei e degli spettacoli aperti al pubblico).
Una novità riguarda i servizi di ristorazione, per cui viene prevista la precisazione secondo cui all’interno delle strutture ricettive il servizio di ristorazione per i clienti è consentito senza limitazioni di orario.
Per le zone rosse (articoli 38-48), infine, viene prevista la sospensione dell’attività in presenza delle scuoledi ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Sono anche sospese le attività dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Per il resto, come detto, vengono ribadite le restrizioni già presenti secondo i provvedimenti precedenti (a cominciare dal divieto di spostamenti di qualsiasi genere al di fuori dei casi ammessi e con autocertificazione).
Il d.l. n. 30/2021 e le ulteriori limitazioni
Come anticipato, il quadro normativo è stato ulteriormente aggiornato qualche giorno fa dal d.l. 13 marzo 2021, n. 30, caratterizzato da previsioni purtroppo di carattere ulteriormente restrittivo, in ragione del quadro epidemiologico in via di peggioramento in gran parte di Italia e anche delle prossime festività pasquali, per cui il legislatore ritiene, come già avvenuto in occasione di Natale, di dover adottare provvedimenti rigidi per tutto il territorio nazionale.
A riprova di questo approccio, il d.l. prevede che per il periodo 15 marzo-2 aprile e poi nella giornata del 6 aprile le regole per la zona arancione valgano anche per la zona gialla (che viene quindi “sospesa” nei giorni indicati).
Dal 15 marzo al 6 aprile, inoltre, le regole per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.
Nei giorni delle festività pasquali (3, 4 e 5 aprile 2021) si applicano su tutto il territorio nazionale le misure previste per la zona rossa, salvo che per le aree in zona bianca. È consentito però in ambito regionale lo spostamento per la “visita giornaliera” in un’abitazione privata per due persone, oltre eventuali minori di anni quattordici e persone con disabilità o non autosufficienti (normalmente, come visto nel paragrafo precedente e ribadito anche dal d.l. n. 30/2021, vietata invece in zona rossa e limitata solo all’ambito comunale in zona arancione).
Il quadro delle “zone” attuale sulla base delle ordinanze del Ministero della salute è il seguente:
- zona bianca: Sardegna;
- zona gialla (con applicazione però, come visto, delle previsioni per l’area arancione): Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta;
- zona arancione: Abruzzo, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria;
- zona rossa: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Trento, Puglia, e Veneto.
L’autonomia di Regioni e province
Il sistema normativo attuale – con le novità sintetizzate nei precedenti paragrafi – mantiene il potere per le regioni di disporre misure maggiormente restrittive rispetto a quelle previste a livello nazionale. Sul punto, il d.l. n. 30/2021 prevede che, nel periodo 15 marzo-6 aprile, i Presidenti di regione o provincia autonoma possono disporre con provvedimento motivato l’applicazione delle misure per la zona rossa o anche più restrittive(a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti o (b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.
Come successo dunque nelle scorse settimane, le Regioni e le Province autonome possono prevedere misure più restrittive rispetto a quelle nazionali per parti del territorio regionale circoscritte.
L’articolo 56 del d.P.C.M. del 2 marzo ha inoltre previsto l’istituzione (su iniziativa del Ministero della salute) di un tavolo tecnico di confronto che coinvolge, oltre al Ministero stesso, all’Istituto Superiore di Sanità e al Comitato tecnico-scientifico, rappresentanti di Regioni e Province autonome per l’eventuale revisione o l’aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti virali.
Tali previsioni si pongono quindi nel solco del riordino del rapporto Stato-Regioni per la risposta alla pandemia, il quale come visto anche su questo blog si è rivelato particolarmente problematico
A tal proposito, la Corte costituzionale è intervenuta con una sentenza pubblicata qualche giorno fa (Corte costituzionale, 12 marzo 2021, n. 37) per affermare l’illegittimità di alcune previsioni di legge della Regione autonoma Valle d’Aosta, già sospese dalla Corte in via d’urgenza con un’ordinanza del 14 gennaio 2021, n. 4, che hanno introdotto procedure e meccanismi di contrasto alla pandemia a livello regionale, sovrapponendosi al sistema statale.
In particolare, la Corte ha riconosciuto la riconducibilità della disciplina legislativa di contrasto alla pandemia da coronavirus alla materia della “profilassi internazionale”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lett. q).
In ragione di tale competenza esclusiva, qualsiasi misura adottata a livello regionale – anche in caso di Regioni ad autonomia speciale – deve inserirsi nel quadro legislativo previsto a livello statale: le Regioni non possono quindi definire un quadro alternativo con legge regionale.
La Corte ha dunque seguito l’impostazione che afferma chiaramente il potere dello Stato centrale nella gestione della pandemia, come osservato da tempo da autorevoli commentatori e scritto – nel nostro piccolo – in questo blog.