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Concessioni balneari in scadenza: l’incertezza continua

Concessioni balneari in scadenza: l’incertezza continua

Come già segnalato in precedenza, il Governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale dallo Stato italiano la legge regionale n. 46/2019 con cui la Calabria aveva innovato la disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime, dando la possibilità ai comuni di rinnovare le concessioni esistenti anche per più anni, in attesa di approvare un “piano comunale delle spiagge” per regolare in modo organico il rilascio delle concessioni.

Secondo il Governo,  le disposizioni regionali impugnate comportavano un rinnovo automatico delle concessioni in essere, senza procedure di affidamento a tutela della concorrenza tra le imprese potenzialmente interessate alla concessione e anche per più anni. Tale circostanza avrebbe determinato una violazione delle prerogative attribuite allo Stato dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

La Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso del Governo con la sentenza n. 10/2021 e ha accolto le argomentazioni del Governo centrale: la legge della Calabria comporta, infatti, un rinnovo delle concessioni già esistenti senza alcuna procedura ad evidenza pubblica, determinando di fatto una proroga a tempo indeterminato delle concessioni che si pone in contrasto con i principi affermati da tempo a livello europeo e nazionale.

Per questo la Corte ha riconosciuto l’incostituzionalità delle previsioni della legge calabra sopra richiamate, che devono dunque intendersi come non applicabili.

Anche la disciplina statale, però, che prevede come noto una proroga automatica delle concessioni esistenti fino al 2033 in attesa di una riforma del settore, si è imbattuta negli ultimi tempi in alcuni interventi di giudici che ne hanno sancito l’inapplicabilità (tecnicamente, la “disapplicazione”).

In questo caso, le sentenze sono dei Tribunali amministrativi regionali (TAR): per citare solo le pronunce degli ultimi tre mesi, il TAR Firenze (n. 363/2021), il TAR Lecce (n. 268/2021) e il TAR Salerno (n. 265/2021) hanno dichiarato l’obbligo per i Comuni di non considerare la proroga generalizzata al 2033 affermata dalla legge statale, in forza del contrasto di quest’ultima con la disciplina europea.

I comuni dovrebbero dunque rimettere a gara le concessioni in scadenza, con procedure ad evidenza pubblica e senza diritti di preferenza particolari per il concessionario attuale, secondo i principi affermati a livello europeo a tutela della concorrenza del settore. Come noto, infatti, sia la Commissione che la Corte di Giustizia europee hanno evidenziato l’incompatibilità di una proroga generalizzata e di “lungo termine” come quella prevista dalla legge italiana, specie se non accompagnata da una riforma organica e sostanziale del settore.

In attesa di eventuali pronunce del Consiglio di Stato (giudice di appello per le sentenze dei TAR) sulla questione, si pone in modo sempre più urgente la necessità di un intervento legislativo dello Stato serio e completo, che possa finalmente stabilire le modalità di affidamento delle concessioni marittime e disciplinare in modo ragionevole il periodo “transitorio” delle concessioni esistenti.

Non sembra però che tale intervento sia realmente in programma a breve: il settore, già alle prese con la pandemia, si trova purtroppo in procinto di affrontare l’ennesima stagione turistica con le incertezze di sempre sul tema della durata delle concessioni, fondamentale per la programmazione di investimenti e delle prospettive di sviluppo dell’attività.

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