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Proroga di permessi di costruire e SCIA in scadenza: lo stato dell’arte a seguito della conversione del c.d. DL Taglia-prezzi

Proroga di permessi di costruire e SCIA in scadenza: lo stato dell’arte a seguito della conversione del c.d. DL Taglia-prezzi

Il permesso di costruire e la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) hanno una validità temporale determinata, dettata rispettivamente dagli artt. 15 e 23 del Testo unico in materia di edilizia (d.P.R. n. 380/2001): i lavori autorizzati con permesso di costruire devono essere avviati e conclusi entro i termini previsto dal permesso, non superiori comunque, rispettivamente, a uno e tre anni; mentre i lavori oggetto di SCIA devono essere conclusi entro tre anni dalla sua presentazione. I termini di validità possono essere prorogati dall’amministrazione competenti, ma solo in circostanze particolari tassativamente previste dal Testo unico.

Per far fronte all’emergenza causata dalla pandemia da coronavirus e dalle conseguenze che ne sono derivate sulla filiera mondiale del settore dell’edilizia (carenza di materie prime), il legislatore italiano è intervenuto con diverse previsioni che ammettono una proroga straordinaria.

La proroga degli atti abilitativi legata allo stato di emergenza

Come abbiamo già visto su questo blog, nel corso del “primo lockdown” l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18/2020 ha disposto che tutte le autorizzazioni e tutti gli atti abilitativi comunque denominati (citando espressamente i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del TUED) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità peri novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L’articolo precisa che la proroga della validità disposta si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché al ritiro dei titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Si tratta dunque di una proroga automatica (non occorrono istanze o condizioni di operatività) e generalizzata, cioè relativa a tutti i provvedimenti e gli atti di assenso della P.A. Tale norma consente di prorogare la durata del permesso di costruire e della SCIA legandola alla durata dello stato di emergenza. Questa proroga è stata infatti valida fino al 29 giugno 2022, come diretta conseguenza della (ultima) estensione della scadenza dello stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022.

Le proroghe relative ad edilizia e urbanistica nel d.l. “Semplificazioni” del 2020

Il d.l. 76/2020 “Semplificazioni” ha previsto altre ipotesi di proroga straordinaria e in particolare:

  • una proroga di uno e tre anni – operativa previa comunicazione al Comune competente – rispettivamente per inizio e fine lavori, in relazione ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e le SCIA presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4);
  • una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis).

L’ultima proroga del decreto “taglia prezzi”

Da ultimo, un’ulteriore proroga è stata introdotta dall’art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, introdotto in sede di conversione in legge del decreto (con legge 20 maggio 2022, n. 51).

La norma prevede un’ulteriore proroga di un anno per inizio e fine lavori di permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni e dichiarazioni ambientali comunque denominate, rilasciati, formatisi o presentate fino al 31 dicembre 2022. La proroga interviene sempre a seguito di una comunicazione da parte dell’interessato.

Vengono però previsti i seguenti requisiti:

  • i termini di scadenza non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi valere della proroga;
  • i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti eventualmente approvati o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La nuova proroga si applica anche nel caso in cui gli interessati abbiano già usufruito di altre proroghe ai sensi del Testo unico o della normativa emergenziale.

Con riguardo a quest’ultima proroga, qualche dubbio interpretativo può derivare dal requisito della mancanza di “contrasto” con nuovi strumenti o vincoli: a fronte della comunicazione dell’interessato di volersi valere della prova, questa si intende in essere o è necessario che l’amministrazione verifichi la sussistenza del requisito? E, in ogni caso, quale termine si può ritenere applicabile per i controlli dell’amministrazione?

Per ovviare ad eventuali incertezze, potrebbe essere consigliabile per gli interessati comunicare il prima possibile l’intenzione di volersi valere della proroga e includere nella comunicazione la precisazione che la proroga non è in contrasto con piani e vincoli eventualmente sopravvenuti a conoscenza dell’operatore, richiedendo un riscontro positivo all’amministrazione.

La nuova proroga si applica anche alle convenzioni di lottizzazione e agli altri atti analoghi, comunque denominati ai sensi della normativa regionale. La proroga in questo caso sembra automatica, ma la prudenza potrebbe suggerire anche in questo caso di comunicare all’amministrazione competente che la durata della convenzione in essere si intende prorogata, in modo da evitare sorprese legate alla contestazione dell’insussistenza dei requisiti: anche per le convenzioni urbanistiche, infatti, la proroga richiede l’assenza di contrasti con nuovi previsioni di piano o vincoli.

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