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I criteri ambientali minimi (CAM) sono diventati totalmente obbligatori: ma cosa è cambiato in concreto nel settore degli appalti pubblici?

I criteri ambientali minimi (CAM) sono diventati totalmente obbligatori: ma cosa è cambiato in concreto nel settore degli appalti pubblici?

|L’articolo è stato pubblicato con altro titolo su Requadro.com il 12 luglio 2018|

A seguito della modifica dell’art. 34, comma 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 operata dal correttivo del 2017, le stazioni appaltanti che intendono acquistare beni, lavori e servizi rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)” a prescindere del valore economico dei relativi contratti sono obbligate ad inserire nei relativi bandi i) le specifiche tecniche e ii) le clausole contrattuali individuate dai c.d. criteri ambientali minimi (CAM).

Le prescrizioni dei CAM non riguardano tuttavia soltanto la fase affidamento di tali contratti, ma incidono trasversalmente su tutte le fasi che caratterizzano il processo di approvvigionamento delle stazioni appaltanti, dalla definizione dell’oggetto della gara fino all’esecuzione del contratto aggiudicato.

Attualmente, l’applicazione obbligatoria dei CAM approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente riguarda 11 categorie di beni, lavori e servizi, le quali possono essere raggruppate nelle tre seguenti macrocategorie:

forniture di beni: mobili ed arredi per uffici, scuole e sale letture; cancelleria, servizio di pulizia edifici, prodotti e materiali da costruzione per edifici pubblici, attrezzature elettriche, elettroniche e di telecomunicazione; prodotti tessili; calzature; mezzi di trasporto e servizi;  materiali per l’igiene degli uffici; forniture alimenti per ristorazione;

lavori: costruzioni e ristrutturazione di edifici pubblici;

forniture di servizi: affidamento dei servizi di progettazione per costruzioni e ristrutturazioni di edifici pubblici, servizio di illuminazione pubblica e segnalatica, servizio di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento,  gestione rifiuti urbani, gestione del verde e arredi urbani).

Per ciascuna delle sottocategorie sopra richiamate, i CAM individuano (oltre alle specifiche tecniche e le clausole da inserire obbligatoriamente nei bandi di gara) anche gli eventuali criteri premianti che la stazione appaltante può individuare ai fini dell’identificazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il numero di categorie merceologiche interessate dall’applicazione obbligatoria dei CAM, tuttavia, può essere modificato in sede di revisione del PAN GPP.

Il contenuto dei CAM è articolato e disomogeneo e la loro corretta applicazione risulta in concreto tutt’altro che agevole per gli operatori.

L’interpretazione e l’attuazione dei CAM e più in generale delle disposizioni in materia di green public procurement, infatti, richiede il possesso di competenze tecniche e legali che non rientrano tradizionalmente nella “cassetta degli attrezzi” degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, delle imprese e dei loro consulenti.

In tale quadro, un ruolo fondamentale è svolto dai consulenti legali esperti di tali tematiche, ai quali  è demandato il compito di supportare gli operatori del settore, fornendo indicazioni su come applicare concretamente i CAM durante l’intero ciclo della contrattualistica pubblica, sulla base dei principi via via elaborati dalla giurisprudenza.

Al riguardo, occorre segnalare che con la recentissima sentenza del 14 maggio 2018, n. 645, il TAR Toscana – nel decidere una controversia relativa ad una gara  per la fornitura di prodotti per l’illuminazione pubblica – ha stabilito il principio secondo cui le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di escludere i concorrenti che presentano offerte non conformi ai CAM di riferimento.

Nella sentenza 29 gennaio 2018, n. 604, invece, il Consiglio di Stato ha confermato la possibilità per le stazioni appaltanti – da valutare però caso per caso – di applicare per analogia i CAM a  categorie di forniture e/o di lavori contigue ma diverse da quelli oggetto specifico dei singoli CAM.

In altre decisioni, infine, alcuni TAR (tra cui il  TAR Lombardia con la sentenza 12 febbraio 2018, n. 403) – partendo dal presupposto secondo cui l’applicazione dei CAM risulta maggiormente onerosa per gli operatori economici – hanno precisato che la base d’asta delle gare in cui i CAM devono essere applicati deve essere idonea a garantire un’offerta di qualità, competitiva e remunerativa per gli offerenti e deve necessariamente essere determinata dalle stazioni appaltanti in esito ad un’approfondita istruttoria.

Quelli sopra riportati non esauriscono però i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito alla concreta applicazione dei CAM nel settore degli appalti pubblici, senza considerare che sono attualmente numerosi i casi pendenti davanti ai TAR italiani che riguardano tale materia.

In conclusione, i CAM impattano profondamente su commesse pubbliche di rilevante impatto economico e sociale (si pensi, solo per esemplificare, alla costruzione e ristrutturazioni di immobili pubblici a cui verranno dedicati in futuro specifici approfondimenti), la loro concreta applicazione è complessa e, peraltro, numerose sono le incertezze e le lacune dell’impianto normativo che possono determinare l’insorgere di contenziosi. Il rischio di azioni giudiziarie, tuttavia, può essere minimizzato dalle stazioni appaltanti e dagli operatori del settore attraverso la corretta implementazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza e delle indicazioni fornite dalle autorità amministrative titolari di poteri in materia.

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