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La riqualificazione degli immobili pubblici: i contributi economici del Conto termico 2.0 e i certificati bianchi

La riqualificazione degli immobili pubblici: i contributi economici del Conto termico 2.0 e i certificati bianchi

| L’articolo è stato pubblicato con altro titolo su Requadro.com il 19 marzo 2020. |

 

La (necessaria) riqualificazione energetica degli immobili delle amministrazioni pubbliche, tra obblighi normativi, esigenze di cassa e lotta al cambiamento climatico, è l’oggetto di cinque articoli, che tracciano un viaggio alla scoperta di contributi ed incentivi economici e fiscali a disposizione degli enti pubblici. Questo è il secondo articolo.

 

Come accennato nel nostro precedente articolo, un’importante forma di incentivo per l’efficienza energetica nell’edilizia pubblica riguarda il c.d. “conto termico 2.0”.

Si tratta di una misura volta al finanziamento di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L’erogazione dell’incentivo, affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.), è disciplinata dal d.m. 16 febbraio 2016.

L’incentivo riguarda anche gli interventi dei privati, ma il decreto prevede alcune previsioni di favore di Comuni, enti pubblici, ex Istituti Autonomi Case Popolari IACP comunque denominati e trasformati dalle Regioni e per le società a capitale interamente pubblico, gestori di reti e servizi pubblici locali (le altre società pubbliche, invece, sono assimilate ai privati).

In generale, l’incentivo consiste nel riconoscimento di un contributo a fondo perduto di importo fino al 65% della spesa per interventi su uno o più edifici di proprietà dell’ente richiedente, adeguatamente documentata e rientrante in determinate categorie di costo elencate dal decreto stesso. Per la maggior parte degli interventi l’incentivo viene erogato in cinque anni (successivi alla realizzazione dell’intervento), con rate annuali costanti.

Gli interventi, elencati puntualmente dal decreto, comprendono la sostituzione di impianti termici e l’installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili di piccola taglia.

Uno dei principali elementi distintivi rispetto alla disciplina del Conto Termico 2.0 per il settore privato è rappresentato dal fatto che per le pubbliche amministrazioni il numero di interventi incentivabili è più ampio.

Sono inclusi, ad esempio, l’isolamento termico degli edifici e gli interventi sugli impianti di illuminazione, l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation– che devono quantomeno comprendere una gestione centralizzata e coordinata degli impianti secondo lo standard “classe B” della norma UNI EN 15232) e  soprattutto gli interventi finalizzati alla trasformazione degli edifici pubblici in “edifici ad energia zero” o nZeb (near zero building), anche attraverso la demolizione e ricostruzione in ubicazione diversa (tra le spese rimborsabili sono comprese anche quelle relative ad eventuali interventi per l’adeguamento sismico delle strutture dell’edificio, rafforzate o ricostruite, che contribuiscono anche all’isolamento). L’incentivo, inoltre, copre il 100% dei costi della diagnosi energetica e dell’attestato di prestazione energetica (APE) relativo agli interventi effettuati sugli edifici di proprietà pubblica (la diagnosi energetica è obbligatoria per interventi sull’involucro, facoltativa negli altri casi).

Le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di ottenere l’incentivo a lavori conclusi, ma, a determinate condizioni, anche prima dell’esecuzione dell’intervento (o in fase di progettazione), Alla “prenotazione” dell’intervento consegue l’opportunità per l’ente di iscrivere le relative somme nel proprio bilancio e di ottenere un acconto fino al 50% dell’intero incentivo riconosciuto entro 60 giorni dall’inizio dei relativi lavori.

Gli incentivi possono essere richiesti direttamente dall’amministrazione coinvolta oppure da una energy service company (esco), necessariamente dotata della certificazione UNI del settore (UNI CEI 11352), che realizzi l’intervento per la PA attraverso un contratto di rendimento energetico (o energy performance contract, EPC), uno specifico modello contrattuale per la realizzazione di interventi di efficienza energetica caratterizzato dalla retribuzione dell’esecutore degli stessi in funzione dei risparmi energetici effettivamente ottenuti grazie agli interventi eseguiti.

In quest’ultimo caso, pertanto, l’ente pubblico dovrà prestare particolare attenzione alla costruzione e all’affidamento di tale tipologia di contratto, in ragione degli specifici vincoli imposti dal codice dei contratti pubblici e della normativa settoriale in materia di efficienza energetica, ma anche delle specifiche previsioni dettate dalle previsioni del Conto Termico 2.0.

Il decreto prevede un tetto massimo annuale di 200 milioni di euro per gli incentivi alle pubbliche amministrazioni (700 milioni invece per il settore privato), ma di questi nel 2019 sono stati richiesti meno del 30% circa (fonte: Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano).

Un’altra forma di incentivo particolare gestita dal GSE riguarda il sistema dei titoli di efficienza energetica (o “certificati bianchi”). Questi sono titoli – cumulabili con altre tipologie di finanziamenti pubblici, ma non con il Conto Termico – che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica puntualmente indicati dalla normativa. I titoli possono essere venduti su un mercato ad hoc appositamente costituito ai grandi distributori di energia elettrica e gas naturale per l’adempimento degli obblighi di incremento dell’efficienza energetica cui essi sono soggetti per legge.

In particolare, le pubbliche amministrazioni possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi installando impianti di cogenerazione ad alto rendimento in edifici pubblici. La cogenerazione è il processo di produzione combinata di energia elettrica ed energia termica, che viene considerata di alto rendimento se risponde a determinati livelli di risparmio energetico (sulla base delle dimensioni dell’impianto). L’incentivo previsto è maggiorato nel caso in cui gli impianti di cogenerazione siano abbinate a reti di teleriscaldamento nuove.

In conclusione, si ricorda che le pubbliche amministrazioni possono accedere ad altri incentivi gestiti dal GSE ed in particolare al meccanismo dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta (e immessa in rete perché non consumata) da impianti alimentati da fonti rinnovabili e da impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

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