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Le misure anticovid vigenti in Italia fino al 30 aprile 2021, dopo l’ultima “lenzuolata” di provvedimenti e la proroga dello stato di emergenza

Le misure anticovid vigenti in Italia fino al 30 aprile 2021, dopo l’ultima “lenzuolata” di provvedimenti e la proroga dello stato di emergenza

(Data ultimo aggiornamento: 8 febbraio 2021)

Come noto, la settimana scorsa il Governo italiano ha adottato nuove misure per il contrasto alla pandemia da covid-19, introducendo qualche novità significativa rispetto alla disciplina precedentemente in essere. Vediamo, in sintesi, cosa prevede il quadro normativo emergenziale vigente alla luce degli ultimi provvedimenti.

Il d.l. 14 gennaio 2021 n. 2, la proroga dello stato di emergenza e le “Aree Bianche”

Con decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, il Governo innanzitutto dà atto della proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, da cui deriva la possibilità di adottare le misure previste dai d.l. n. 19/2020 e n. 33/2020 fino a tale data. La proroga è stata disposta dal Consiglio dei Ministri contestualmente all’approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri, con delibera del 13 gennaio 2021.

Ciò determina la proroga dello stato di emergenza e il rinvio automatico dell’applicazione di previsioni connesse allo stesso termine, come ad esempio per le misure anti-contagio adottate nell’ambito del processo civile, penale e tributario (mentre nel processo amministrativo le stesse misure sono state prorogate espressamente, sempre fino al 30 aprile 2021, dal d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 – “milleproroghe”).

Un altro esempio rilevante riguarda gli atti amministrativi “ampliativi”, ossia favorevoli per il privato direttamente interessato. Sulla base dell’art. 103 del d.l. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), la scadenza di tali atti (identificati nel dettaglio come “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”), se ricadente nel periodo dal 31 gennaio 2020 al termine dello stato di emergenza, è prorogata fino ai novanta giorni successivi alla conclusione dello stato di emergenza stesso. Gli atti autorizzatori di cui sopra, quindi, hanno attualmente validità prorogata fino al 29 luglio 2021 (novanta giorni dopo la scadenza dello stato di emergenza).

Il nuovo d.l. ha ribadito inoltre espressamente il divieto di spostamento tra regioni (e province autonome) fino al 15 febbraio 2021, con le ormai consuete eccezioni: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, oltre nel caso di rientro alla residenza, al domicilio o all’abitazione. Per tale ultima eccezione però il d.l. non ha precisato se per “abitazione” sono da intendersi anche le cd. “seconde case” e quindi se sia confermato o meno il divieto (specificato espressamente in precedenti testi normativi) di spostamento verso tale tipologia di immobili fuori regione. Il Governo ha precisato con un atto interpretativo che considera permesso lo spostamento anche fuori regione verso secondo case per coloro che le detengono in proprietà o con locazione a lungo termine.

Vengono riprese, fino al 5 marzo, anche le “deroghe” al divieto già previste in occasione delle festività natalizie: il decreto afferma infatti la possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata, una volta al giorno e dalle ore 5.00 alle ore 22.00, per due persone ulteriori rispetto a quelle che vivono nell’abitazione, oltre ai minori di anni quattordici su cui le due persone esercitano la potestà genitoriali e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nelle regioni con livello di rischio maggiore (cd. Zone Arancioni e Rosse) la possibilità di spostamento di cui sopra è comunque limitata al territorio comunale, salvo il caso dei residenti in comuni con meno di 5.000 abitanti, per cui è ammesso uno spostamento anche verso altri comuni, che non siano però capoluoghi di provincia, nel raggio di 30 km. Nelle regioni con minor rischio (Zona Gialla) gli spostamenti “giornalieri” possono avvenire all’interno dei confini regionali.

Il d.l. introduce poi una nuova distinzione per le regioni con incidenza dell’epidemia particolarmente bassa (la cd. “Zona Bianca”): si tratta di territori regionali caratterizzati da uno scenario di gravità bassa (“di tipo 1”, secondo la classificazione prevista dal Ministero della Salute e assunta come riferimento già dal d.P.C.M. 3 novembre 2020), con un livello di rischio basso e in cui si riscontri un’incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In queste regioni non trovano applicazione le limitazioni “ordinarie” previste dai d.P.C.M. attuativi (su cui si veda il prossimo paragrafo) ma protocolli ad hoc a disciplina delle attività ammissibili nella regione interessata.  Analogamente, discipline specifiche possono essere previste anche per attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Il d.P.C.M. 14 gennaio 2021

Il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 ha introdotto le regole di dettaglio sulle limitazioni vigenti per il periodo 15 gennaio-5 marzo 2021.

Le limitazioni seguono l’impostazione dei mesi scorsi, con misure generali per tutto il territorio nazionale nelle Zone Gialle e ulteriori restrizioni, in ragione dell’incremento della gravità dell’emergenza, per le Zone Arancioni e le Zone Rosse.

Le previsioni sulla Zona Gialla richiamano innanzitutto quanto previsto dal d.l. n. 2/2021 in merito al “coprifuoco” notturno dalle 22.00 alle 5.00 e alle possibilità di spostamento giornaliero.

Una novità rilevante per la Zona Gialla riguarda la riapertura al pubblico di musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Inoltre, viene prevista una percentuale variabile (dal 50% al 75%) di didattica in presenza nell’ambito delle scuole secondarie di secondo grado, che può essere rivista in relazione alla situazione sanitaria con provvedimento regionale o del Ministero della Salute. Le Università possono invece adottare soluzioni in autonomia sulla base dei propri piani organizzativi in relazione al quadro epidemiologico.

Dal 15 febbraio prossimo, inoltre, potranno svolgersi le prove selettive dei concorsi delle pubbliche amministrazioni con partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta.

Per quanto riguarda le attività economiche, viene permesso solo fino alle 18.00 l’asporto di alimenti e bevande da bar e attività similari. Le librerie invece vengono aggiunte all’elenco di attività che possono rimanere aperte anche durante le chiusure festive e prefestive di mercati, centri commerciali e strutture assimilabili.

Per le Regioni in Zona Arancione, alle limitazioni viste sopra si aggiunge la restrizione all’ambito comunale (o ai 30 km per i Comuni sotto i 5.000 abitanti) della possibilità di visitare l’abitazione “giornaliera”, già menzionata al paragrafo precedente. A ciò si aggiunge la sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione, salva la possibilità della consegna a domicilio o dell’asporto entro le 22.00. Allo stesso modo, permane in Zona Arancione la chiusura di musei e istituti analoghi.

Alle misure previste per la Zona Arancione, in caso di Zona Rossa si aggiungono la chiusura degli impianti sportivi, delle scuole secondaria di secondo grado (e del secondo e terzo anno della secondaria di primo grado) e delle università, che svolgono la loro attività didattica a distanza.

La legge 29 gennaio 2021, n. 6 e la conversione del decreto “Natale”

Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato la conversione in legge del d.l. n. 172/2020 (c.d. “Decreto Natale”), con la legge 29 gennaio 2021, n. 6. Il Decreto Natale, come ricordato anche sopra, riguardava misure di limitazione per le ultime festività natalizie e quindi già superate, così come già superate sono alcune delle misure che erano inserite in precedenza in decreti-legge approvati negli ultimi due mesi (in particolare, il d.l. n. 158/2020 e il d.l. n. 1/2021) e che vengono inserite nella legge.

Merita invece di essere segnalata una previsione che chiarisce la disciplina del credito di imposta previsto dal d.l. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), attualmente fino al 30 aprile 2021, per i canoni di locazione versati dalle imprese turistico-ricettive, dalle agenzie di viaggio e dai tour operator con ricavi annui sotto i 5 milioni di euro. Secondo il chiarimento contenuto nella legge 6/2021, il credito di imposta, pari al 60% dei canoni, spetta infatti alle imprese che abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese nel 2019.

L’attuale quadro delle “Zone”

Da ultimo, segnaliamo qual è la classificazione delle “zone” per le Regioni italiane a seguito delle ultime ordinanze del Ministero della Salute e delle misure limitative specifiche a livello locale (inerenti al territorio provinciale o di singoli comuni) previste da provvedimenti regionali:

  • zona gialla: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Veneto, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Valle D’Aosta e Sardegna.
  • zona arancione: Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, e Umbria (fino al 15/2/2021);
  • Zona rossa: provincia di Perugia, sei comuni della provincia di Terni e ventisei comuni del Molise. Anche la Provincia autonoma di Bolzano ha adottato misure di limitazione ulteriori sul proprio territorio.

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