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Contrasto al “caro materiali” nei contratti pubblici: le novità di fine primavera, dall’entrata in vigore del Decreto MIMS 4 aprile 2022 al Decreto Aiuti e alle sentenze del TAR Lazio

Contrasto al “caro materiali” nei contratti pubblici: le novità di fine primavera, dall’entrata in vigore del Decreto MIMS 4 aprile 2022 al Decreto Aiuti e alle sentenze del TAR Lazio
Abbiamo cercato di seguire su questo blog le tappe fondamentali dell’evoluzione delle misure con cui il legislatore italiano ha risposto agli aumenti dei costi delle materie prime nel settore dei contratti pubblici.
 Ci sono ancora una volta significative novità in materia per le stazioni appaltanti e per gli operatori del settore, che illustreremo sinteticamente nei prossimi paragrafi.

Il nuovo decreto ministeriale sulle variazioni dei prezzi nel secondo semestre 2021

Innanzitutto, il 12 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile (MIMS) 4 aprile 2022, che individua le variazioni di prezzo superiori all’8% rispetto al 2020 verificatesi nel secondo semestre del 2021. Il d.m. considera 54 voci con aumenti spesso molto significativi, che in diversi casi, considerando il solo ultimo anno, si aggirano sul 70-80% e in un caso arrivano persino al 113% (nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati).

Come già accaduto tra il novembre e il dicembre scorso per il primo semestre del 2021, gli operatori che hanno impiegato nel secondo semestre 2021, per contratti già in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, i materiali considerati dal decreto hanno avuto poco tempo per richiedere la compensazione. Gli appaltatori hanno infatti dovuto presentare la richiesta di compensazione entro quindici giorni dalla pubblicazione del d.m.: il termine di riferimento è scaduto dunque il 27 maggio 2022.

La nuova disciplina del decreto “Aiuti”

Altre novità importanti derivano dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. “Decreto Aiuti”), in vigore dal 18 maggio scorso.

Il decreto-legge prevede un nuovo sistema di riconoscimento dei maggiori importi per gli incrementi dei prezzi dovuti al caro materiali e abroga il precedente sistema “straordinario” introdotto dal d.l. n. 17/2022 per i contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022.

L’articolo 26 del d.l. prevede una nuova, elaborata disciplina che riguarda i contratti per cui è stata presentata offerta entro il 31 dicembre 2021. Per tali contratti, viene previsto che gli stati di avanzamento lavori (SAL) per il 2022 siano determinati, indipendentemente da quanto previsto contrattualmente, sulla base dei prezzari regionali, che dovranno essere aggiornati obbligatoriamente entro il 31 luglio 2022, pena l’intervento sostitutivo del MIMS entro i successivi 15 giorni. I prezzari vanno aggiornati sulla base di linee guida ministeriali previste già dal d.l. n. 4/2022 ma non ancora emanate. I prezzari aggiornati dovranno essere utilizzati come riferimento fino al 31 dicembre 2022 per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai fini della progettazione dei lavori pubblici, ma potranno essere utilizzati anche per i progetti approvati fino al 31 marzo 2022. In attesa dell’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti incrementano autonomamente fino al 20% le voci dei prezzari aggiornati a fine 2021 ai fini dei pagamenti periodici per i contratti in corso. Le stazioni appaltanti dovranno poi operare un conguaglio (in aumento o diminuzione) successivamente all’aggiornamento dei prezzari per le eventuali differenze rispetto alle variazioni “temporanee” applicate.

I maggiori importi accertati sulla base dei prezzi aggiornati vengono riconosciuti agli appaltatori entro il limite del 90%, al netto dei ribassi d’asta. I certificati di pagamento vengono emessi entro cinque giorni dagli stati di avanzamento e i pagamenti avvengono nel termine disposto dal codice dei contratti pubblici (30 giorni o diverso termine previsto contrattualmente).

Se nel corso del 2022 sono già stati liquidati stati di avanzamento lavori, il direttore lavori emette un certificato di pagamento straordinario entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto (ossia entro il 17 giugno), che tenga conto dei maggiori importi determinati ai sensi del decreto e preveda il pagamento nei termini e con le modalità previste dallo stesso.

Per i pagamenti delle differenze legate agli incrementi di prezzo, le stazioni appaltanti ricorrono, come già nei sistemi descritti in precedenza, a risorse interne (somme del quadro economico dell’intervento nei limiti del 50%, altre risorse derivanti da ribassi d’asta o da economie derivanti da altri interventi già conclusi).

Se le risorse indicate mancano o non sono sufficienti, sono indicati diversi fondi a livello statale cui ricorrere:

  • per progetti inerenti al piano europeo Nextgeneration EU e al PNRR italiano, o ancora a procedure con nomina di un commissario straordinario, le stazioni appaltanti possono attingere al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche previsto dal d.l. n. 76/2020, presentando nei termini previsti (31 agosto e 31 gennaio) la documentazione indicata dal decreto Aiuti;
  • per gli altri progetti, il fondo istituito per il regime “straordinario” di cui all’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, già indicato in precedenza.

Per sostenere i costi derivanti dall’aumento degli importi dei prezzari nei contratti affidati con procedure avviate successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono ricorrere a risorse interne (individuate analogamente a quanto previsto per i contratti con offerta presentata prima del 31 dicembre 2021). In mancanza, per i contratti attinenti a progetti relativi a Next Generation EU, PNRR e gestioni commissariali, viene costituito un nuovo fondo denominato “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, il cui funzionamento è disciplinato nel dettaglio da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al fondo possono accedere anche il Commissario per l’organizzazione del Giubileo del 2025, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026, l’Agenzia della Coesione nell’ambito del piano per la realizzazione di infrastrutture connesse ad eventi sportivi.

Infine, l’articolo estende anche agli accordi quadro il sistema “ordinario” di cui al d.l. n. 4/2022, oltre che lo stesso sistema previsto dal nuovo d.l. n. 50/2022. Quest’ultimo si applica anche ai contratti affidati da Anas S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A.

L’accoglimento dei ricorsi nei confronti del d.m. per il primo semestre 2021

Un ultimo – rilevante – aggiornamento riguarda l’annullamento da parte del TAR Lazio con le sentenze nn. 7215 e 7216 del 3 giugno 2022 di alcune delle quantificazioni degli incrementi di prezzo alla base delle compensazioni per il primo semestre 2021. Tali incrementi di prezzo erano stati individuati, come ricordato anche all’inizio di questo articolo, dal decreto del MIMS dell’11 novembre 2021, che aveva attuato per la prima volta la previsione del decreto Sostegni-bis sulle compensazioni. Ebbene, alcune parti del decreto sono state ritenute illegittime dal TAR del Lazio a inizio giugno, in accoglimento di due ricorsi presentati dalle associazioni rappresentative dei costruttori, che avevamo segnalato anche su questo blog qualche tempo fa.

In particolare, il TAR ha osservato come la determinazione di alcuni degli incrementi di prezzo inclusi nel decreto derivino da un’attività istruttoria insufficiente: il Ministero non ha infatti considerato adeguatamente le differenze “esorbitanti” risultanti dalle diverse fonti di dati considerate e dalle diverse aree di riferimento.

Il TAR non ha però accolto la richiesta delle associazioni ricorrenti di sostituire “automaticamente” le indicazioni degli incrementi di prezzo considerate inattendibili. Sarà perciò lo stesso MIMS a dover intervenire sulle voci “viziate” con un supplemento di istruttoria e una nuova determinazione delle variazioni.

C’è da attendersi dunque – probabilmente – un nuovo decreto relativo al primo semestre 2021, almeno per i materiali presi in considerazione dal ricorso.

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