Tutto pronto per il “superbonus” 110% (finalmente) dopo la pubblicazione del decreto “requisiti” e del decreto “asseverazioni”
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati due attesi decreti ministeriali previsti dall’art. 119 del d.l. n. 34/2020, componenti fondamentali per l’attuazione concreta della disciplina sugli interventi per l’efficientamento energetico che possono beneficiare del “superbonus” fiscale, la maxi-detrazione al 110% prevista dallo stesso decreto-legge.
Vediamo cosa disciplinano tali provvedimenti.
Il decreto “requisiti”
Il primo decreto ministeriale è dedicato ai “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”. La disciplina sull’ecobonus, anche prima del “potenziamento” della detrazione introdotto dal d.l. n. 34/2020, prevedeva infatti che gli interventi di efficientamento energetico dovessero rispondere aprecisi requisiti tecnici per poter beneficiare dell’incentivo. Per la precisione, un decreto ministeriale sui requisiti per gli interventi rientranti nell’ecobonus era previsto dal 2013: tuttavia, solo dopo l’emanazione del d.l. n. 34/2020, che prevede l’acquisizione di un’attestazione da parte di un professionista abilitato della conformità dell’intervento ai requisiti previsti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato il decreto attuativo (d.m. 6 agosto 2020), in vigore da ieri (6 ottobre).
Il contenuto del decreto fornisce diversi dettagli sui passaggi fondamentali della disciplina contenuta nel d.l. n. 34/2020 (ad esempio, il dettaglio degli interventi ammessi, i soggetti beneficiari, gli adempimenti da seguire per l’accesso all’incentivo, per la cessione del credito e lo sconto in fattura). L’allegato A del decreto individua poi in concreto i requisiti specifici per gli interventi ammessi all’incentivo, che devono essere attestati da un tecnico abilitato. Gli interventi descritti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (per cui si rinvia al cd. “decreto requisiti minimi” – d.m. 26 giugno 2015);
- interventi sull’involucro di edifici esistenti;
- interventi di installazione di pannelli solari;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di sistemi ibridi;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori;
- interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali;
- interventi di installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- indicazioni generali per gli interventi su impianti di climatizzazione invernale;
- interventi di installazione di sistemi di building-automation.
Per gli interventi che usufruiscono della detrazione al 110% ai sensi del d.l. n. 34/2020, l’Allegato A prevede inoltre le modalità di attestazione del miglioramento di due classi energetiche, introducendo la speciale tipologia di attestato di prestazione energetica (APE) definita “convenzionale” in quanto relativa ad edifici con più unità immobiliari.
Il decreto “asseverazioni”
Il decreto “asseverazioni” contiene invece gli elementi fondamentali delle asseverazioni e attestazioni a cura dei tecnici abilitati previste dalla disciplina del d.l. n. 34/2020 (in relazione quindi alla rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al relativo decreto visto sopra, alla congruità delle spese e all’attestato di prestazione energetica).
Il decreto contiene anche indicazioni in merito ai requisiti sostanziali di cui devono essere in possesso i tecnici (es. assicurazione), ai controlli effettuati sulla regolarità delle attestazioni e degli interventi da parte di ENEA e alle sanzioni applicabili in caso di asseverazioni infedeli (sanzione amministrativa per il professionista da 2.000 a 5.000 euro, che si somma ad eventuali responsabilità penali e civili).
Il ruolo dei professionisti
La pubblicazione e l’entrata in vigore dei decreti “requisiti” e “asseverazioni” aggiunge un tassello essenziale alla disciplina del “super-ecobonus”, confermando il ruolo fondamentale dei professionisti per la tenuta e il successo della misura.
Affinché un intervento abbia successo, infatti, occorrono progettisti capaci di stimare adeguatamente l’impatto degli interventi, direttori lavori abili per portare avanti i lavori nei tempi previsti, fiscalisti in grado di individuare le soluzioni più adatte al caso concreto dal punto di vista delle opzioni tributarie, consulenti legaliin grado di analizzare lo stato giuridico dell’immobile e gli strumenti contrattuali più convenienti per realizzare gli interventi in modo efficiente, tecnici esperti ed indipendenti che forniscano le attestazioni richieste dalle norme evitando sorprese future.
Rispetto a quest’ultimo elemento, occorre peraltro tenere conto dell’obbligo di indipendenza imposto dalle norme sui tecnici che rilasciano l’attestato di prestazione energetica (d.P.R. n. 75/2013), anche se i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tendono a escludere tale obbligo per l’APE cd. “convenzionale”, in quanto frutto di un’operazione meramente matematica volta a sommare gli APE ordinari.
Nel frattempo, il quadro normativo potrebbe già cambiare a breve con la conversione in legge del d.l. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), nell’ambito della quale sono stati già approvati alcuni emendamenti rilevanti per la disciplina del superbonus: un motivo in più per continuare ad informarsi ed affidarsi a consulenti aggiornati ed esperti.