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Ultime novità approvate e in corso di approvazione in materia di caro materiali nei contratti pubblici

Ultime novità approvate e in corso di approvazione in materia di caro materiali nei contratti pubblici

Come abbiamo visto su questo blog, il Governo italiano è alle prese con la difficile situazione legata ai consistenti aumenti dei costi delle materie prime, che incidono – tra l’altro – sull’esecuzione dei contratti pubblici. Gli operatori si ritrovano infatti a dover fornire le prestazioni contrattuali al prezzo offerto in sede di gara, a fronte però di un costo dei materiali necessari nel frattempo moltiplicato.

Le risposte del Governo – che è intervenuto con vari decreti-legge e relativi decreti attuativi – possono essere distinte in tre categorie, che sono state già descritte su queste pagine nei loro connotati fondamentali:

  • una soluzione (di cui al d.l. “Sostegni-bis” n. 73/2021) per i contratti in corso di esecuzione al 25 luglio 2021, per cui è stato previsto un meccanismo di compensazione inizialmente per gli aumenti (ed eventualmente le diminuzioni) verificatisi nel primo semestre 2021, poi applicato anche al secondo semestre 2021 – per quest’ultimo si è ancora in attesa del decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo scorso) contenente l’indicazione delle variazioni di prezzo delle materie prime verificatesi nel semestre di riferimento, da prendere come riferimento per le compensazioni;
  • una soluzione (di cui al d.l. “Energia” n. 17/2022) per i contratti in corso di esecuzione al 2 marzo 2022, con un meccanismo di compensazione simile a quello previsto dal Sostegni-bis ma riferito al primo semestre 2022 e con il calcolo delle variazioni di prezzo basato sulle elaborazioni effettuate da Istat – il termine per il relativo d.m. attuativo è il 30 settembre 2022;
  • una soluzione più “ordinaria” (di cui al d.l. “Sostegni-ter” n. 4/2022) per i contratti affidati a seguito di procedura avviata dal 27 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, con l’obbligatorietà dell’inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nel contratto stipulato e un sistema di compensazione simile a quello visto nei punti precedenti, ma con significative differenze nelle soglie di variazione di riferimento (5% invece di 10%), nel limite alla compensazione (80% dell’eccedenza) e nella procedura di attivazione della stessa.

In relazione al quadro riassunto sopra, si possono segnalare alcune novità legate ad interventi legislativi degli ultimi due mesi.

Una prima serie di novità riguarda i fondi messi a disposizione per il pagamento agli operatori delle compensazioni in aumento previste dalla disciplina descritta. In tutte le ipotesi di compensazione, infatti, è previsto che la stazione appaltante ricorra agli importi disponibili internamente (per accantonamenti previsti nell’importo dei lavori, altre somme disponibili, ribassi d’asta o risparmi da altri interventi) o, se questi ultimi sono insufficienti, a fondi statali indicati dalle norme. Si tratta, in particolare, di un fondo previsto per le compensazioni dei contratti “in corso” e un fondo specificamente dedicato ai contratti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con riguardo al primo fondo, già il d.m. 30 settembre 2021 aveva stabilito le modalità con cui le stazioni appaltanti avrebbero potuto richiedere l’accesso alle risorse e i criteri per la loro allocazione. Il più recente d.l. n. 21/2022 ha chiarito che il fondo può essere impiegato anche per anticipare il 50% dell’importo richiesto dalle stazioni appaltanti, anche se non è stata ancora conclusa l’istruttoria necessaria per attivare le risorse del fondo. Il recente d.m. 5 aprile 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 ma i cui contenuti sono stati anticipati da una circolare ministeriale) ha previsto inoltre una riduzione del termine entro cui la stazione appaltante deve chiedere l’accesso alle risorse del fondo (da 60 giorni a 45 giorni) e l’utilizzo a tal fine di una piattaforma apposita con modelli standard.

Altre novità dovrebbero derivare da atti in corso di approvazione da parte di Governo e Parlamento. Un decreto-legge non ancora pubblicato (cd. “Decreto Aiuti”) ma approvato dal Consiglio dei Ministri dovrebbe prevedere un aumento al 90% del limite alla compensazione previsto dal regime “ordinario” di cui al d.l. n. 4/2022. Inoltre, il nuovo decreto disporrà un aggiornamento straordinario dei prezzari regionali entro la fine di luglio 2022, da utilizzare come riferimento per le gare bandite fino al 31 marzo 2023. In mancanza, le stazioni appaltanti potranno assumere autonomamente come riferimento un aumento del 20% dei prezzari regionali vigenti. Già il d.l. n. 4/2022 aveva insistito sull’aggiornamento dei prezzari da parte delle regioni (già previsto dal codice dei contratti pubblici come strumento di riferimento per la progettazione dei contratti), introducendo anche delle linee guida di riferimento, da emanarsi entro il 30 aprile 2022 ma che non risultano ancora emanate. Allo stesso modo, il d.l. n. 4/2022 prevede già la possibilità per le stazioni appaltanti (anche nell’ambito di accordi quadro) di aggiornare autonomamente i prezzi di riferimento sulla base delle rilevazioni dell’Istat ricordate sopra, in mancanza di un aggiornamento dei prezzari da parte delle regioni. Il nuovo d.l. in corso di emanazione dovrebbe dunque muoversi nel solco di queste previsioni aggiungendo un termine certo per la revisione regionale e un meccanismo “forfettario” per l’eventuale intervento autonomo della stazione appaltante. Da ultimo, anche il disegno di legge sulla riforma generale del codice dei contratti pubblici in corso di discussione in Parlamento dovrebbe trattare il tema della revisione dei prezzi: si discutono infatti previsioni che comminano l’invalidità delle gare che non rispettano i prezzari di riferimento e l’ideazione di meccanismi di revisione del prezzo applicabili nella generalità dei casi.

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