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Accesso di enti pubblici al “superbonus”: quali possibilità?

Accesso di enti pubblici al “superbonus”: quali possibilità?

L’incentivo straordinario per l’efficientamento energetico e per il miglioramento antisismico degli edifici noto come “superbonus” continua ad essere vigente, nel pieno delle sue forze.

La (maxi) detrazione pari al 110% delle spese effettuate per gli interventi promossi con la misura e le possibilità di tradurre l’incentivo in una cessione del credito o uno “sconto in fattura” immediati continuano infatti ad essere applicabili anche nel 2022. Il superbonus è ancora pienamente vigente, dunque, nonostante i problemi legati al suo impatto sulle finanze statali, alle presunte frodi su cui sta indagando l’autorità giudiziaria, all’esplosione dei prezzi del settore edilizio e alle insidie nascoste in alcuni aspetti della disciplina, non del tutto risolte nonostante i continui interventi del legislatore.

Tra le varie questioni che si possono porre, una riguarda i soggetti ammessi al bonus. Ci si può chiedere, ad esempio, se i Comuni e, più in generale, gli enti pubblici possano in qualche modo beneficiare dell’incentivo per finanziare interventi di riqualificazione energetica o antisismica su immobili di loro proprietà.

La disposizione di riferimento (art. 119, comma 9, d.l. n. 34/2020) prevede che possono accedere all’incentivo i condominii, le persone fisiche proprietarie di edifici con accesso indipendente, unifamiliari, o con fino a quattro unità immobiliari distinte, gli istituti autonomi case popolari (o equivalenti), le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le onlus e le altre associazioni senza scopo di lucro, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Dalla lettura della norma ci si accorge quindi di come lo spazio per l’accesso all’incentivo da parte di enti locali – e pubbliche amministrazioni “in senso stretto” – sia ridotto: l’unica possibilità sembra riguardare il caso di partecipazione ad un condominio. Sul punto occorre rilevare innanzitutto che, siccome l’articolo 119 fa riferimento a persone fisiche “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione”, l’Agenzia delle Entrate ha limitato l’applicazione del superbonus per i condòmini che siano persone giuridiche: l’accesso all’incentivo è ipotizzabile è ammesso per le spese relative agli interventi sulle parti comuni di un edificio che sia per la maggior parte ad uso residenziale, e solo per gli interventi principali – i cd. “trainanti” – previsti dalla disciplina (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 e risposta ad interpello n. 660/2021).

Rimane da capire se, nei casi visti sopra, possano accedere alla misura anche i soggetti esenti da imposta sui redditi, come i Comuni e gli altri enti territoriali. La questione si pone perché, come ricordato, il superbonus prevede anche la possibilità di cedere l’importo corrispondente all’agevolazione sotto forma di credito di imposta o di usufruirne come sconto in fattura in relazione al costo dei lavori. Ci potrebbe essere quindi astrattamente una modalità per applicare la misura anche a enti che non producono redditi imponibili e dunque non sono soggetti ad imposte su cui applicare la detrazione. Si tratta di enti per cui, infatti, se non è ammessa la “cessione” dell’agevolazione (come accadeva nella disciplina precedente al superbonus introdotto nel 2020), o la sua compensazione con altri tributi, l’accesso alla misura è ovviamente impossibile: un ente non soggetto ad imposta non può beneficiare direttamente di una detrazione di imposta.

Anche su questo punto l’Agenzia delle Entrate sembra dare un’interpretazione restrittiva: l’amministrazione finanziaria ha negato, infatti, la possibilità di usufruire del bonus anche sotto forma di cessione del credito o sconto in fattura, per gli enti che non producono redditi imponibili ai fini IRES. Sembra quindi che tale possibilità sia preclusa non solo per il superbonus, ma anche per gli altri incentivi – che prevedono percentuali di “bonus” minorI – in cui i soggetti beneficiari non sono individuati espressamente come nell’articolo 119 del d.l. n. 34/2020: ad esempio, le detrazioni “ordinarie” per interventi di efficientamento energetico e antisismici (“ecobonus” e “sismabonus” ai sensi degli articoli 14 e 16 del d.lgs. n. 63/2013), o la detrazione per il recupero o restauro delle facciate ai sensi della legge n. 190/2019 (“bonus facciate”). Nonostante l’articolo 121 del d.l. 34/2020 estenda a tali forme di incentivo la possibilità di applicare la cessione del credito e lo sconto in fattura, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il possesso di redditi imponibili rimane un requisito imprescindibile per accedere agli incentivi (cfr. Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 397/2020, in materia di “bonus facciate” ma applicabile anche alle altre ipotesi di “bonus” citate, che ha negato l’accesso all’incentivo per un Comune proprio perché esente da IRES ai sensi dell’articolo 74 del Testo unico delle imposte sui redditi).

È vero che in altri casi l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di accedere alle agevolazioni citate degli enti non commerciali (es. risposta ad interpello n. 14/2021), i quali hanno caratteristiche simili a quelle degli enti pubblici e in determinati casi possono essere di natura pubblica. Tuttavia, occorre tenere presente che dal punto di vista fiscale gli enti non commerciali sono di norma soggetti ad imposta sui redditi: questo elemento di discrimine sembra quindi rimanere centrale nell’interpretazione della disciplina esaminata da parte dell’amministrazione finanziaria.

Si può concludere quindi che per i Comuni – e più in generale le pubbliche amministrazioni esenti da IRES – il “superbonus 110%” e le altre agevolazioni basate su una detrazione dall’imposta sui redditi non sono particolarmente adatti a finanziare interventi di efficientamento energetico e miglioramento antisismico.

Gli enti pubblici possono però prendere in considerazione altri strumenti previsti dalla normativa sull’efficienza energetica con meccanismi di incentivo o finanziamento a fondo perduto pensati anche per gli enti locali e le pubbliche amministrazioni in generale (quando non specificamente dedicati a loro).

Quale nota finale, precisiamo chegli istituti autonomi case popolari (o soggetti “equivalenti”), oltre che, come già accennato, alcuni enti non commerciali (onlus, associazioni, organizzazioni di volontariato) costituiti o partecipati da enti pubblici, possono invece accedere all’incentivo del “superbonus” e agli altri incentivi basati su detrazione di imposta. Come ricordato anche sopra, tali soggetti sono espressamente inclusi dalla disciplina del superbonus tra quelli che possono usufruire della misura.

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