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Dai ponti alle scuole: i nuovi poteri commissariali “modello Genova” di Sindaci e Presidenti di Provincia per velocizzare gli interventi di edilizia scolastica

Dai ponti alle scuole: i nuovi poteri commissariali “modello Genova” di Sindaci e Presidenti di Provincia per velocizzare gli interventi di edilizia scolastica

Uno dei tanti decreti-legge che si sono succeduti negli ultimi mesi per affrontare l’emergenza sanitaria legata al diffondersi dell’epidemia da covid-19 ha introdotto, per tutto il 2020, nuovi poteri straordinari per i sindaci e i presidenti di enti locali in materia di edilizia scolastica.

I poteri speciali sono descritti dall’art. 7-ter del d.l. n. 22/2020 (il c.d. Decreto Scuola), che disciplina la conclusione dell’anno scolastico 2019-2020 e l’avvio del prossimo.

La disposizione, inserita nel testo del decreto in occasione della sua conversione in legge e vigente dal 7 giugno scorso, prevede l’estensione – nella materia dell’edilizia scolastica – ai sindaci e ai presidenti di province e città metropolitane dei poteri propri dei “commissari”, introdotti un anno fa dal d.l. 32/2019 (cd. “Decreto sblocca-cantieri”) proprio con la finalità di accelerare l’approvazione e la conclusione di opere pubbliche ritenute prioritarie.

A sua volta, il d.l. sblocca-cantieri ha ripreso i principi adottati dalla legislazione speciale (ancora una volta in forma di decreto-legge, il d.l. 109/2018) emanata per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera di Genova (ex “ponte Morandi”), la quale – come noto – è proceduta in tempi record e viene oggi assunta, con toni per la verità un po’ semplicistici, come “modello da seguire” da parte di diversi amministratori ed imprenditori.

Ma quali sono i poteri “speciali” previsti dal d.l. per la ricostruzione del ponte di Genova, ripresi nel decreto “sblocca-cantieri” e da ultimo inseriti nel d.l. 22/2020 per “la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica”?

In primo luogo, i poteri commissariali riguardano l’eventuale rielaborazione e l’approvazione dei progetti di opere e lavori pubblici. L’approvazione dei progetti da parte del commissario (con l’intesa del Presidente di regione competente) sostituisce qualsiasi permesso, autorizzazione o nulla osta delle autorità ordinariamente competenti, ad eccezione di quelli in materia ambientale e per la tutela di beni culturali e paesaggistici (che comunque devono essere emessi in termini ridotti rispetto a quelli ordinari, con formazione di “silenzio-assenso” in difetto di atto espresso).

Inoltre, ai commissari è attribuito il potere di velocizzare le procedure espropriative, con la possibilità di emettere un unico decreto, con modalità semplificate, per la determinazione della consistenza dei suoli da espropriare o occupare in via d’urgenza e la contestuale “immissione in possesso” negli stessi. Secondo le previsioni del d.l. 22/2020 sugli interventi per l’edilizia scolastica, lo stesso decreto emesso dai sindaci-commissari può valere anche come vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.

Da ultimo, i poteri speciali riguardano la possibilità di derogare alle disposizioni in materia di contratti pubblici, con il limite del rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dal diritto europeo. La recente previsione sui poteri nel settore dell’edilizia scolastica aggiunge l’indicazione esplicita di alcune previsioni che possono essere derogate: tra queste vi sono i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte (stabilito in un minimo di dieci giorni dalla data di “trasmissione” del bando di gara), le ipotesi in cui si può affidare il contratto in via di urgenza prima della stipula formale dello stesso, il termine di trentacinque giorni di “stand-still” tra la comunicazione dell’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, il connesso obbligo di “attesa” nel caso sia presentata domanda cautelare in giudizio avverso l’aggiudicazione, l’obbligo di ricorrere a centrali di committenza per l’affidamento, le modalità di nomina della commissione giudicatrice dell’offerta, l’applicazione obbligatoria del criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” (ossia con valutazione della qualità tecnica dell’offerta e non solo del mero prezzo).

La norma di cui al d.l. 22/2020, così come le altre cui rinvia, è ispirata all’esigenza fondamentale di avviare e portare a termine in tempi certi infrastrutture particolarmente importanti. Come noto, infatti, il problema delle “opere incompiute” (o mai avviate) caratterizza ancora in modo preoccupante il settore dei contratti pubblici italiano e diventa drammatico soprattutto in condizioni di emergenza come quella in corso.

Per tali ragioni, in questi ultimi tempi la dottrina (giuridica e non solo) e la politica hanno riaperto il dibattito sulla necessità di riformare nuovamente il codice dei contratti pubblici. Le proposte sono molte: riforme temporanee o permanenti, radicali o con interventi mirati. Una legislazione certa ed efficiente in materia di opere pubbliche sarebbe senza dubbio fondamentale per affrontare le esigenze dettate dall’emergenza (e il settore scolastico è solo uno dei diversi esempi possibili), oltre ad aiutare a modernizzare il sistema italiano e favorirne la ripartenza economica. Tuttavia, una legislazione certa ed efficiente è anche una legislazione che non si basa su deroghe sistematiche e continue riforme. Vedremo se il legislatore e tutti gli attori del sistema saranno all’altezza della sfida. Nel frattempo, la Corte costituzionale discuterà a breve la compatibilità con la costituzione di alcuni aspetti dei poteri straordinari attribuiti per la ricostruzione del ponte di Genova, in relazione al tema (altrettanto complesso) della relativa concessione per la gestione autostradale: anche da lì potranno discendere indicazioni utili sul percorso da intraprendere.

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