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Il (mancato) recepimento della Direttiva “EPBD III” sull’efficienza energetica in edilizia: alla ricerca del decreto legislativo “perduto” in tempo di pandemia

Il (mancato) recepimento della Direttiva “EPBD III” sull’efficienza energetica in edilizia: alla ricerca del decreto legislativo “perduto” in tempo di pandemia

Qualche mese fa, il sito istituzionale del Governo e la stampa specializzata annunciavano festanti l’approvazione in esame preliminare, durante la seduta del Consiglio di Ministri del 29 gennaio 2020, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/844/Ue, nota anche come “Direttiva “EPBD III”.

Secondo la bozza di provvedimento circolata, il recepimento di tale direttiva nel nostro ordinamento avverrà attraverso l’introduzione di modificazioni ed integrazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 192/2005 (ma anche l’articolo 4 del DPR n. 380 del 2001, all’art. 4 del Testo unico dell’edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380) e del DPR n. 74 del 2013. Nel merito, lo schema di decreto legislativo prevede attualmente – come punti fondamentali (derivanti ovviamente dalla direttiva) – l’adozione di una strategia per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale, un’attenzione particolare ai dati e alle informazioni sul parco immobiliare nazionale e sul suo efficientamento, misure per la promozione della diffusione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e l’integrazione dei relativi sistemi negli edifici, maggiore dettaglio, coordinamento e differenziazione delle definizioni e degli obblighi, con un approccio basato sul rapporto costi-benefici degli interventi.

Nonostante il termine ultimo previsto dalla stessa direttiva EBDP III per il suo recepimento sia scaduto il 10 marzo 2020, tuttavia, il decreto legislativo di attuazione – complice evidentemente anche lo scoppio dell’emergenza sanitaria connesso alla diffusione del virus SARS-CoV-2 – non è stato ancora approvato nella sua versione definitiva.

Cerchiamo di ricostruire l’iter di recepimento della direttiva e capire cosa è successo nel frattempo a tale schema di decreto legislativo, molto atteso dagli operatori del settore delle costruzioni ma anche dalle associazioni ambientaliste e da tutti coloro i quali – come il nostro Studio Legale – credono fermamente nella centralità del settore immobiliare (in particolare, della riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato esistente) nell’ambito del processo di decarbonizzazione dell’economia italiana.

Come noto, la direttiva (UE) 2018/844 ha introdotto alcune modifiche rilevanti alle direttive sulla prestazione energetica dell’edilizia (2010/31/UE – cd. “EPBD”) e sull’efficienza energetica (2012/27/UE): si tratta, in entrambi i casi, di modifiche che riguardano in particolare il settore immobiliare e che questo blog ha seguito fin dalla loro formazione in sede europea.

Il recepimento in Italia della direttiva (UE) 2018/844, da perfezionare negli Stati Membri entro il 10 marzo 2020 al fine di non incorrere in possibili procedure di infrazione da parte dell’Unione europea, prevede la delega dal Parlamento al Governo per l’adozione di uno specifico schema di decreto legislativo.

Lo strumento del decreto legislativo è spesso impiegato per previsioni di contenuto prettamente tecnico, quali quelle normalmente contenute nelle direttive europee. Un decreto legislativo, secondo quanto previsto dalla Costituzione, necessita di una legge delega emanata dal Parlamento, che individui i connotati e il termine entro cui deve essere emanato il decreto.

La delega per il decreto legislativo dedicato al recepimento della “nuova direttiva EPBD” è contenuta nella legge n. 117/2019 (chiamata “legge di delegazione europea 2018” proprio perché contenente diverse deleghe per decreti legislativi di recepimento di direttive UE o comunque chiamati ad intervenire su impulso del diritto comunitario).

In estrema sintesi, la legge delega in questione prevede che il decreto legislativo di attuazione della direttiva EBPD III passi attraverso il seguente iter:

– approvazione dello schema di decreto legislative da parte del Consiglio dei Ministri;

– parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni sul testo;

– parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

Alla data odierna, però, il complesso iter non è evidentemente ancora terminato.

Come già anticipato in precedenza, il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo il 31 gennaio 2020, sul cui testo la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha espresso in data 12 marzo 2020 il proprio parere favorevole ma condizionato all’adozione di alcune proposte emendative.

Non si sono invece ancora conclusi i lavori delle competenti commissioni parlamentari che dovranno emettere il proprio parere sul testo:

-al Senato, la 10ª Commissione Industria, commercio, turismo (che dovrà recepire le osservazioni della 5ª Commissione Bilancio, della 8ª Commissione Lavori pubblici e comunicazioni, della 13ª Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali e della 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea);

– alla Camera, la X Commissione Attività Produttive (che dovrà considerare i rilievi della Commissione V Bilancio e la Commissione Politiche dell’Unione Europea)

Nell’ambito dei lavori, i c.d. stakeholder – vale a dire i principali attori istituzionali del settore dell’efficienza energetica (in particolare, ENEA e GSE), le associazioni di categoria degli operatori del settore e le associazioni ambientaliste – stanno esprimendo le proprie osservazioni al testo nell’ambito di audizioni e memorie scritte.

In tale quadro, il termine per l’approvazione del testo finale e quindi per l’esercizio della delega da parte del Governo scadrebbe il 2 maggio 2020.

La normativa di emergenza per il contrasto al covid-19 potrebbe però intervenire anche su tale termine: il disegno di legge di conversione del d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), attualmente in corso di approvazione alla Camera, prevede infatti un’ulteriore proroga di tre mesi per l’emanazione dei decreti legislativi in scadenza nel periodo febbraio-agosto 2020: il termine per esercitare la delega relativa al recepimento della direttiva 2018/844 dovrebbe dunque slittare (almeno) al 2 agosto 2020.

È probabile quindi che per la versione definitiva dell’agognato decreto bisognerà attendere ancora qualche mese.

In ogni caso, l’(ulteriore) ritardo nel recepimento della direttiva EBDP III non porterà quasi certamente all’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

In considerazione degli ostacoli incontrati dagli Stati Membri derivanti dallo scoppio della pandemia del nuovo coronavirus, infatti, la Commissione ha sostanzialmente sospeso le attività di controllo sul recepimento delle direttive e più in generale l’attività di rilevazioni delle infrazioni derivanti dalla mancata o ritardata attuazione del diritto dell’Unione Europea negli ordinamenti nazionali.

In particolare, la Commissione europea ha concesso la sospensione di alcuni termini previsti nell’ambito delle procedure di infrazione, prorogando fino al 15 giugno 2020 i termini per le risposte alle lettere di messa in mora e ai pareri motivati (notificati il 24 gennaio e il 13 febbraio 2020 ai sensi degli articoli 258, 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE), nonché per la comunicazione delle misure adottate dagli Stati membri (ai sensi del medesimo art. 260, paragrafo 1).

Sebbene non esplicitamente citato, si ritiene che la Commissione abbia sospeso anche l’avvio di eventuali procedure di infrazioni attraverso l’invio di comunicazioni di messa in mora verso gli Stati membri inadempienti.

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